C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 23/01/2020 – Delibera – A.S.D. CORRASI JUNIOR OLIENA (Campionato Regionale Giovanissimi “Under 15” Avverso la delibera del Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n°24 del 19.12.2019. Gara Turritana / Corrasi Junior Oliena del 15.12.2019.
A.S.D. CORRASI JUNIOR OLIENA (Campionato Regionale Giovanissimi “Under 15” Avverso la delibera del Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n°24 del 19.12.2019. Gara Turritana / Corrasi Junior Oliena del 15.12.2019.
La Società ASD CORRASI JR, con tempestivo reclamo, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel Comunicato Provinciale Ufficiale n. 24 del 19 dicembre, nella parte in cui ha comminato le seguenti sanzioni, in esito alla gara disputata con la squadra della Turritana: 1) sanzionato con la squalifica fino al 27 febbraio 2020 l’allenatore Catta Massimiliano perché, dopo il termine della gara “ha assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di un giovane calciatore, ponendogli le mani sulle spalle e strattonandolo. Successivamente ha bloccato l’accesso dell’arbitro allo spogliatoio rivolgendogli espressioni irrispettose”; 2) sanzionato con la squalifica per tre gare effettive il calciatore Malatesta Nicola il quale per “espulso perché strattonava un avversario in reazione ad un fallo, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva espressione triviale e ingiuriosa all’indirizzo dell’arbitro”. La Società reclamante contesta le sanzioni e, a propria difesa, deduce quanto appresso si sintetizza: A) quanto all’allenatore Catta Massimiliano, la Società evidenzia che non vi è stato alcun intento offensivo o lesivo dell’allenatore ai danni del giovane calciatore e che, viceversa, il mister della ASD Corrasi, al solo fine di sedare una lite in corso tra due giocatori, si sarebbe avvicinato ad uno di essi e, nell’intento di calmarlo, gli avrebbe posato un braccio su una spalla. Né risulta che abbia mancato di rispetto o avuto una condotta antisportiva nei confronti del direttore di gara, al quale avrebbe indirizzato unicamente vivaci proteste per alcune decisioni assunte nel corso della partita; B) per il calciatore Malatesta Nicola, la reclamante contesta la sanzione inflitta adducendo che, a quanto consta alla Società A.S.D. Corrasi, il giocatore avrebbe imprecato contro sé stesso per essersi procurato l’espulsione e non invece all’indirizzo del direttore di gara; Per entrambe le sanzioni inflitte la reclamante chiede la riforma: per Catta Massimiliano si limita a chiedere la revoca, per il calciatore insiste per una riduzione. Ciò premesso deve osservarsi che nessuno degli elementi dedotti dalla reclamante è idoneo a confutare le circostanze allegate nel referto di gara che, come è noto e pacifico, assume valore di fede privilegiata ai sensi dell’articolo 61 comma 1 C.G.S. Quanto all’allenatore la Società non nega che vi sia stato un contatto fisico di questi con il calciatore e quanto al calciatore le difese dedotte non consentono di addivenire ad alcuna riforma della sanzione. Infatti la categoria di insulto riportato dal direttore di gara non può che essere riferita ad un soggetto di sesso femminile, quale è appunto, in questo caso, l’arbitro che ha diretto la partita. Ciò premesso la Corte, letti gli atti, ritiene di non poter addivenire ad alcuna riforma e/o revoca delle sanzioni inflitte dal G.S. e, di conseguenza, rigetta in toto il reclamo. Per questi motivi, La Corte rigetta il reclamo e conferma le sanzioni inflitte. Dispone l’incamero del contributo.
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