C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 30/01/2020 – Delibera – A.S.D. IS ARENAS (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale Cagliari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo – C.U. n° 31 del 15.01.2020. Gara Is Arenas / Teulada Calcio dell’8.01.2020.

A.S.D. IS ARENAS (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale Cagliari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo – C.U. n° 31 del 15.01.2020. Gara Is Arenas / Teulada Calcio dell’8.01.2020.

La Società “Is Arenas” ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in ordine alla partita di cui in epigrafe ha disposto di infliggere a carico della stessa la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 nonché un punto di penalizzazione in classifica. La decisione del giudice di primo grado è stata assunta sulla base del referto arbitrale e dal relativo supplemento, da cui si evince quanto segue: al 28° minuto del secondo tempo un calciatore della Società reclamante subiva un grave infortunio che richiedeva l’intervento di un’ambulanza, ragion per cui il direttore di gara si trovava costretto a sospendere l’incontro; dopo circa mezz’ora, allontanatasi l’ambulanza con il giocatore infortunato a bordo, i calciatori del Teulada Calcio si apprestavano a riprendere la gara, mentre quelli della Società Is Arenas rimanevano negli spogliatoi; fatti chiamare dall’arbitro, sostenevano che la partita avrebbe dovuto essere definitivamente sospesa, perché erano trascorsi 45 minuti dall’interruzione; fatto loro presente che non sussistevano le condizioni per la sospensione, i giocatori della reclamante insistevano nel loro atteggiamento di rifiuto di giocare, mentre i calciatori avversari confermavano la loro intenzione di giocare. La Società reclamante chiede di annullare la decisione del Giudice Sportivo, disponendo la ripetizione della gara, assumendo che la partita sarebbe stata sospesa su iniziativa dell’arbitro, che avrebbe comunicato verbalmente che la gara sarebbe stata recuperata dal minuto in cui era stata interrotta. La Società Teulada Calcio, nelle sue controdeduzioni, chiede la conferma della delibera impugnata. L’arbitro, nell’audizione svoltasi nanti la Corte, ha confermato integralmente quanto esposto nel referto. Il rappresentante della reclamante, presentatosi anch’egli avanti la Corte, ha insistito per l’accoglimento del reclamo, mettendo in risalto lo stato di turbamento in cui versavano i calciatori a seguito del grave incidente subito dal compagno. La Corte, letti gli atti del procedimento, tenuto conto in particolare delle dichiarazioni dell’arbitro, che hanno valore di fonte di prova privilegiata, ritiene che debba essere confermata la sanzione della perdita della gara a carico della Società Is Arenas, non essendovi dubbi che la sospensione della partita è stata determinata unicamente dalla volontà dei dirigenti e dei calciatori della stessa di non tornare in campo dopo l’incidente subito dal proprio calciatore. La Corte ritiene peraltro che, trattandosi di un fatto di particolare tenuità, può essere inflitta, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in luogo della penalizzazione di un punto in classifica, la sanzione dell’ammenda di Euro 100,00. La Corte, pertanto, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA - di confermare la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 a 3; - di sostituire la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica con la sanzione dell’ammenda di Euro 100,00. Dispone la restituzione del contributo.

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