C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 30/01/2020 – Delibera – U.S.D. NUORESE CALCIO 1930 (Supercoppa Regionale) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 09.01.2020 Gara: Nuorese Calcio 1920 – Valledoria del 28.12.2019.
U.S.D. NUORESE CALCIO 1930 (Supercoppa Regionale) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 09.01.2020 Gara: Nuorese Calcio 1920 – Valledoria del 28.12.2019.
La Società U.S.D. Nuorese Calcio 1930, con tempestivo reclamo, ha impugnato la decisione del GS, pubblicata nel Comunicato Provinciale Ufficiale n. 26 del 9 gennaio 2020, nella parte in cui ha, applicando l’articolo 10 del C.G.S., inflitto alla Società Nuorese la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0 disputata il 28 dicembre 2019 contro il Valledoria (finale Super Coppa Regionale Eccellenza/Promozione 2018-2019). Il Giudice Sportivo ha così provveduto sulla base delle risultanze del referto arbitrale in cui il direttore di gara attesta di avere dovuto sospendere in via definitiva la competizione dopo il secondo tempo supplementare, sul risultato di 2-2 e prima dell’espletamento dei calci di rigore, in quanto l’impianto di illuminazione, necessario per la prosecuzione della partita a causa della sopraggiunta oscurità, non aveva funzionato. Il giudice sportivo, inoltre, nella sua decisione, osserva che: - La Società U.S.D. Nuorese ha espressamente richiesto che la partita fosse organizzata presso il campo “Frogheri” di Nuoro; - Con nota del 28.12.2019 la stessa Società reclamante ha comunicato che l’impianto di illuminazione non era stato più acceso ed utilizzato dal mese di agosto 2019 (ovvero dalla Festa del Redentore) e che il giorno della partita sarebbe andato in corto circuito; - che, in ogni caso, l’impiego della luce artificiale in caso di sopravvenuta oscurità fa parte dell’allestimento del campo di gioco ed è compito della Società “ospitante” (ovvero, titolare dell’onere dell’allestimento del campo) farsene carico; La reclamante, nel richiedere l’annullamento e/o la riforma della decisione del Giudice Sportivo, deduce, con linguaggio ed espressioni invero a tratti eccessive, quanto appresso si sintetizza: a) non risponde al vero che la partita sia stata organizzata nel campo in cui si è disputata su espressa richiesta della Società Nuorese. La richiesta in tal senso è stata effettuata congiuntamente da entrambe le Società, quindi anche dal Valledoria, anche perché il campo sportivo di quest’ultima Società è impraticabile e oggetto di controversia con la Pubblica Amministrazione. A prescindere, poi, dal fatto che la partita sia stata disputata presso il campo della Nuorese, la sola organizzatrice della gara era ed è da considerarsi la Federazione (rectius il Comitato Regionale) cui deve essere imputato ogni inadempimento che ha impedito lo svolgimento regolare della partita. Pertanto, giuridicamente, non è ravvisabile alcuna società “ospitante” che possa essere sanzionata per la carenza di illuminazione del campo da gioco; b) l’illuminazione artificiale non è obbligatoria per i campi in cui si svolgono i Campionati di L.N.D.; c) il guasto all’impianto era un evento “imprevedibile” per la Società reclamante in quanto “tutti gli adempimenti di natura tecnica relativi all’impianto sono sempre dipesi dai collaboratori federali e dagli impiegati del Comune di Nuoro e mai a soggetti della Nuorese Calcio” che, pertanto, si sono trovati di fronte ad una situazione non dipesa da loro e non altrimenti evitabile; d) infine la reclamante contesta la decisione del Direttore di Gara di sospendere la partita adducendo, orari del gioco e orari della luce diurna di quella giornata alla mano, che sarebbe, quantomeno, tacciabile di irragionevolezza, dovendosi il calo della luce collocarsi almeno un’ora prima del fischio finale. La Società Valledoria, in data 15.01.2020, ha fatto pervenire una nota con le proprie controdeduzioni. Si legge, nelle difese allegate, che la Società aveva avanzato la proposta di organizzare la partita in casa ma la Nuorese, per proprie necessità legate ad una precedente trasferta a Bosa, opponeva un netto rifiuto, e, di conseguenza, sarebbe stata costretta ad accettare la disputa a Nuoro della finale. Aggiunge, poi, che il proprio campo era completamente agibile e funzionante anche nell’impianto di illuminazione. Ciò premesso, all’esito del procedimento e letti gli atti, compreso il referto arbitrale e gli allegati nonché le difese di tutte le parti, si osserva.
Il nucleo centrale del reclamo muove dalla affermazione secondo la quale la Nuorese non può considerarsi Società ospitante e l’unica responsabile della organizzazione sarebbe la F.I.G.C., in particolare il Comitato Regionale. Per tale fatto la sanzione irrogata della perdita della gara sarebbe illegittima. Si premette, innanzitutto, che è provato in atti che le due squadre erano d’accordo a disputare la gara a Nuoro, fatte salve le relative motivazioni, anziché in campo neutro e in particolare nei campi federali di Sa Rodia ad Oristano (vedi note del 18 dicembre 2019 provenienti da entrambe le squadre). Risulta, tuttavia, pacifico, sebbene la reclamante lo neghi decisamente che, nel momento in cui, sull’accordo delle squadre, la Federazione abbia espresso l’assenso allo svolgersi a Nuoro della gara, la Nuorese Calcio abbia assunto, concretamente, la responsabilità della organizzazione e gestione del campo da gioco e del regolare svolgersi della partita. Tale assunto è dimostrato dagli atti documentati e presenti nella sede del Comitato Regionale, ovvero dalla ricevuta, sottoscritta dal Presidente della Nuorese il 28.12.2019, che attesta la erogazione a suo favore della somma di euro 200 a titolo di “spese per il campo” e di euro 252,40 per spese SIAE. In particolare risulta che la Società Nuorese abbia curato: la sistemazione del campo da gioco, il rullaggio campo e la tracciatura, approntamento spogliatoi e bordereau SIAE, la biglietteria di ingresso (curata da due dirigenti della Società), la pulizia degli spogliatoi, il terzo tempo e il servizio steward. Allo stesso modo in cui sarebbe stata responsabile, ai sensi della normativa vigente e per ipotesi, per la carenza di acqua calda negli spogliatoi, deve, pertanto, ritenersi, quale organizzatrice, responsabile della carenza di illuminazione del campo. Così come deve ritenersi pacificamente onerata del controllo del suo funzionamento corretto, eventualmente da effettuarsi per il tramite del Comune competente, previa richiesta in tale senso che non risulta esserci stata. Sulla obbligatorietà dell’impianto di illuminazione per i campionati L.N.D. non si ritiene di dover accedere alla tesi difensiva per la quale non correrebbe l’obbligo per nessuna delle gare dilettanti: tale argomento è privo di pregio pratico prima ancora che giuridico. Il Comunicato n. 24 del 19 dicembre 2019 prevedeva, infatti, per la finale di Super Coppa le modalità seguenti: “in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, sono previsti due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità sono previsti i calci di rigore secondo le norme vigenti”. Non potendosi, in alcun modo prevedere l’andamento di una partita di calcio, la previsione della luce artificiale in un pomeriggio di fine dicembre era da considerarsi il minimo della dotazione dell’allestimento del campo. Ciò posto, va da sé che di nessun rilievo devono considerarsi i restanti argomenti: non vi sono elementi per affermare che si sia trattato di evento imprevedibile (anzi, la Nuorese ammette, nella nota del 28 dicembre 2019, di non avere verificato, né fatto verificare, le luci del campo che non venivano accese dal mese di agosto) dovendosi, piuttosto, l’evento ascriversi ad incuria. Nemmeno vi sono elementi per affermare che la decisione del Direttore di Gara sia stata “irragionevole” perché avrebbe dovuto, semmai, sospendere prima la partita. Basta a confutarla la semplice notazione che, evidentemente, lo stesso arbitro ha ritenuto di poter fare giocare interamente i supplementari e che, in ogni caso, avrebbe fatto proseguire la gara in presenza e con il funzionamento delle luci. Ciò premesso, nessun altro elemento conforta le difese e le richieste della reclamante, la Corte ritiene di dover confermare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo della perdita della gara a carico della Nuorese Calcio sul risultato di 0-3. Per questi motivi, La Corte rigetta il reclamo. Dispone l’incamero del contributo.
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