C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 06/02/2020 – Delibera – Reclamo proposto da: S.S. VILLACIDRESE CALCIO srl Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 24 della Deleg. LND di Carbonia del 19.12.2019 Gara: Villacidrese Calcio / Portoscuso Calcio del 14.12.2019 Campionato: Juniores, prima fase Delegazione Carbonia.

 

Reclamo proposto da: S.S. VILLACIDRESE CALCIO srl Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 24 della Deleg. LND di Carbonia del 19.12.2019 Gara: Villacidrese Calcio / Portoscuso Calcio del 14.12.2019 Campionato: Juniores, prima fase Delegazione Carbonia.

La Società S.S. Villacidrese Calcio, con tempestivo reclamo, ha impugnato la decisione del GS, pubblicata nel Comunicato Provinciale Ufficiale n.24 del 19 dicembre 2019, nella parte in cui ha inflitto alla Società Villacidrese la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 a favore della Società Portoscuso Calcio. Il GS ha così deciso in esito al ricorso inviato dalla Società Portoscuso che ha segnalato l’utilizzo, nel corso della partita, da parte della squadra avversaria di 5 calciatori fuori quota in spregio ai regolamenti di cui alle circolari e ai comunicati della federazione che prevedono l’utilizzo di massimo di quattro giocatori fuori quota. Preliminarmente si osserva che la reclamante eccepisce come il GS abbia violato l’articolo 67 del C.G.S. non comunicando alla stessa la fissazione dell’udienza di trattazione e non tenendo in considerazione le memorie difensive depositate presso il giudice. Parimenti nel reclamo si evidenzia che il ricorso del Portoscuso sia inammissibile in quanto presentato da soggetto non abilitato. La Corte, esaminati gli atti, rileva preliminarmente, che sebbene effettivamente non risultano rispettate le formalità di cui all’articolo 67 del C.G.S. si palesa fondamentale e dirimente il fatto che il ricorso al GS è stato proposto da soggetto non abilitato. Si evidenzia che risulta dagli atti, e in particolare dalla nota della Società A.S.D. Portoscuso del 16 dicembre 2019 diretta al GS, che il soggetto che ha trasmesso la nota contenente il ricorso, è tale Roberto Armas, segretario del Portoscuso, soggetto non abilitato alla rappresentanza della Società. Pertanto, non entrando, allo stato, nel merito del reclamo, ex articolo 78 del C.G.S., annulla la decisione impugnata senza rinvio. P.Q.M. La Corte Territoriale d’Appello, visto l’articolo 78 CGS dispone l’annullamento senza rinvio della decisione di primo grado per motivi di inammissibilità/improcedibilità. Dispone la restituzione del contributo.

 

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