C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 20/02/2020 – Delibera – Reclamo proposto dal calciatore Falqui Renato Tesserato Società Terralba Francesco Bellu Avverso la delibera del Giudice Sportivo – C.U. n° 29 del 30/01/2020. Gara Terralba Francesco Bellu / Sadali del 26.01.2020.
Reclamo proposto dal calciatore Falqui Renato Tesserato Società Terralba Francesco Bellu Avverso la delibera del Giudice Sportivo – C.U. n° 29 del 30/01/2020. Gara Terralba Francesco Bellu / Sadali del 26.01.2020.
Il Signor Renato Falqui, calciatore della Società Terralba Francesco Bellu, ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in rubrica, ha disposto la sua squalifica fino al 30.06.2021 per avere tenuto una condotta violenta nei confronti dell’arbitro. Risulta dal referto di gara che il Falqui, alla fine della partita mentre si trovava nel tunnel sottostante la tribuna, sferrava all’arbitro una forte manata all’altezza della nuca e del collo, rischiando di fargli perdere l’equilibrio e procurandogli dolore; quindi pronunciava nei suoi confronti espressioni ingiuriose e tentava nuovamente di avventarsi su di lui, senza riuscirvi perché bloccato dai suoi compagni. Nell’atto di reclamo, il Falqui chiede in via principale l’annullamento della sanzione irrogata; in via subordinata la derubricazione dell’addebito alla fattispecie di cui all’articolo 36 del Codice di Giustizia Sportiva con applicazione della sanzione minima ivi prevista; in via ulteriormente subordinata, la riduzione del trattamento sanzionatorio inflitto. Nella motivazione del reclamo, si esclude che il Falqui abbia colpito l’arbitro alla nuca; egli si sarebbe limitato ad esternare proteste per una decisione da lui assunta durante la gara cingendogli le spalle ma senza esercitare alcuna forza. Il direttore di gara, nel corso dell’audizione nanti la Corte, ha confermato quanto riportato nel suo rapporto, precisando che il colpo ricevuto non è stato eccessivamente violento, tant’è vero che il dolore è passato nel giro di pochi minuti. L’osservatore arbitrale presente in campo, non è stato in grado di riferire nulla circa l’accaduto, in quanto al momento del fatto non era ancora arrivato negli spogliatoi; peraltro, quando incontrava l’arbitro, si rendeva conto che appariva molto scosso. Il reclamante, sentito alla presenza del suo difensore, ha insistito per l’accoglimento del reclamo. La Corte, letti gli atti del procedimento, ritiene che nella fattispecie concreta si ravvisino gli estremi della “condotta violenta” di cui all’articolo 35 del C.G.S.; la descrizione del fatto, così come riportata nel referto del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, prova che il Falqui poneva in essere un’azione di seppure modesta violenza volontaria, con la quale procurava all’arbitro dolore alla nuca e al collo. Pertanto non possono essere accolte le richieste avanzate dal reclamante in via principale e in via subordinata; deve invece essere accolta la domanda effettuata in via ulteriormente subordinata, in quanto, dalle stesse dichiarazioni dell’arbitro, la violenza esercitata risulta essere stata di scarsa intensità, senza cagionare alcuna lesione. La Corte decide, di conseguenza, di ridurre la sanzione inflitta al minimo edittale previsto dal comma 2 dell’articolo 35 C.G.S. La Corte, per questi motivi DELIBERA - di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Falqui Renato fino al 30/01/2021, e di confermare le misure amministrative previste dall’articolo 16 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Dispone di restituire il contributo al reclamante.
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