C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 27/02/2020 – Delibera – A.S.D. BADESI 09 (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 12.12.2019. Gara Badesi 09 / Tempio dell’8.12.2019.
A.S.D. BADESI 09 (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 12.12.2019. Gara Badesi 09 / Tempio dell’8.12.2019.
La Società ASD Badesi 09, con tempestivo reclamo, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n° 23 del 12 dicembre 2019, nella parte in cui ha irrogato alla ricorrente la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 in favore della Società US Tempio oltre ad avere inflitto alla medesima reclamante l’ammenda di Euro 100,00. Si precisa che la sanzione impugnata, come si legge nel reclamo, è quella della perdita della gara e dell’ammenda di Euro 100,00, mentre la Società Badesi 09 non risulta avere proposto domanda per la revoca o la modifica della sanzione della inibizione a tutto il 31 gennaio 2020 comminata al dirigente Francesco Addis. Il Giudice Sportivo ha così provveduto sulla base delle risultanze del referto arbitrale – nonché del supplemento allegato – in cui il direttore di gara attesta quanto accaduto nel corso della gara ed in particolare: “al 37° minuto del primo tempo, dopo una sostituzione, l’arbitro si è avvicinato alla panchina della squadra del Badesi 09 per chiedere il pallone (dopo il risultato del 1 a 2 da parte del Tempio) e il Dirigente addetto all’arbitro, Francesco Addis, ha lanciato con “violenza” (testualmente dal referto) il pallone, colpendo il direttore di gara sul viso, causandogli un forte senso di stordimento e confusione. Tale gesto ha causato l’espulsione di Addis, all’esito della quale alcuni giocatori di riserva del Badesi 09, non identificati in quanto indossavano la felpa o la pettina, si dirigevano correndo verso l’arbitro con fare minaccioso, non giungendo ad alcun contatto in quanto trattenuti da altri compagni di squadra. Il direttore di gara a suo dire, in stato di confusione e stordimento, visto il caos generale determinatosi sul terreno di gioco, non ritenendosi più in grado di dirigere la gara, ne ha decretato la definitiva sospensione sul risultato parziale di 1 a 2 in favore della Società Tempio. Ancora, il direttore di gara, nel supplemento di rapporto, ha precisato la circostanza in cui è avvenuta l’aggressione ai suoi danni da parte dell’Addis e così, testualmente: “per chiedere il pallone mi avvicinavo a circa tre metri dalla panchina del Badesi 09 e il Signor Addis Francesco prendeva il pallone e uscendo di un passo dall’area tecnica, caricava col braccio per fare forza e mi lanciava intenzionalmente, in modo violento, il pallone sul viso. L’impatto col pallone mi causava un forte senso di stordimento.” La Società Badesi 09, nel proporre l’esaminato reclamo, nega decisamente quanto allegato dall’arbitro a sostegno della decisione di sospendere definitivamente la gara. In particolare nega che l’Addis abbia intenzionalmente attinto l’arbitro con una pallonata al volto e nega che i propri calciatori abbiano tenuto un comportamento aggressivo e minaccioso nei riguardi del direttore di gara. I fatti, come descritti nel referto e nel supplemento, non si sarebbero mai svolti. A conferma di quanto allegato, la reclamante sottolinea diverse imprecisioni contenute nel rapporto di gara (la sospensione e la espulsione dell’Addis, annotate in minuti incoerenti tra loro) e, soprattutto, sottolinea il contenuto della relazione di servizio redatta dai Carabinieri intervenuti sul posto (Cfr. in atti-Annotazione dell’11.12.2019 a firma del Comandante della Stazione di Trinità D’Agultu). I militari Brig. Sanna e App. Dedola, in servizio presso la Stazione di Valledoria, intervenuti presso il campo sportivo Comunale di Badesi alle ore 15:40 su richiesta della centrale operativa per una segnalata rissa danno atto di quanto segue: 1) Nessuna rissa o situazione di pericolo veniva riscontrata presso il campo sportivo; 2) il direttore di gara, identificato all’interno dello spogliatoio, veniva escusso, nella immediatezza, a sommarie informazioni testimoniali. Riferiva, quindi, ai Carabinieri, di non avere subito alcuna violenza fisica o minaccia, di avere subito un’aggressione verbale, dopo avere decretato la sospensione della partita, da parte di un giocatore sconosciuto, e di come Addis Francesco avesse, “tentato di scagliare il pallone” senza alcuna conseguenza. Sempre i militari, danno atto di come il Presidente del Badesi 09 e il Dirigente Addis abbiano sporto immediate scuse all’arbitro per le intemperanze verbali dei propri calciatori, unicamente vive proteste per le decisioni assunte in campo dal direttore di gara. Questa Corte Federale, letti gli atti, i documenti e le deduzioni allegati, rilevata la notevole diversità tra la versione dell’accaduto riportata nel referto arbitrale rispetto a quanto esposto nell’atto di reclamo, con nota del 18 dicembre 2019, ha trasmesso gli atti alla Procura Federale F.I.G.C. affinchè venissero compiuti tutti gli accertamenti utili a chiarire la vicenda. Con successiva comunicazione del 27 gennaio 2020, la Procura Federale ha trasmesso il fascicolo relativo agli accertamenti svolti e alla documentazione acquisita ivi compreso il verbale redatto dai CC. Dall’esame del fascicolo dell’organo inquirente risulta, per ciò che qui specificamente interessa, che la Procura ha provveduto, in data 20 gennaio 2020, all’audizione del direttore di gara a chiarimento di quanto risultava dall’allegato reclamo e dalla relazione dei Carabinieri. In quella sede, l’arbitro ha confermato di essere stato colpito al volto dal pallone scagliato dal dirigente Addis e di avere riferito ai militari di un “tentativo” con riferimento non già alla predetta condotta dell’Addis, quanto alla aggressione da parte dei calciatori del Badesi, che non si sarebbe concretizzata. Questa Corte, su espressa richiesta, ha proceduto alla audizione del Presidente della società reclamante nel corso dell’udienza del 17 febbraio 2020. Il rappresentante della Società ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo che venisse revocata la sanzione della perdita della gara rinunciando, esplicitamente, alla domanda di revoca della sanzione dell’ammenda di euro 100,00. Ciò premesso osserva. All’esito del giudizio, a parere della Corte, resta insuperabile la contraddizione in atti tra quanto l’arbitro annota nel referto e nel supplemento e quanto riferisce, invece, nella immediatezza dei fatti e pertanto in un momento in cui il ricorso dell’accaduto era certamente più nitido, ai Carabinieri intervenuti sul posto pochi minuti dopo la definitiva sospensione della gara. Se è ben vero che, quanto riportato dalle Forze dell’Ordine intervenute, trasfuso in verbale, fa fede fino a querela di falso dei fatti in esso contenuti. Né, si ritiene, quanto affermato dal direttore di gara al rappresentante della Procura Federale, è idoneo a superare la rilevata contraddizione: infatti, non è idoneo a spiegare per quale motivo l’arbitro non abbia messo a parte i militari della condotta violenta e volontaria del dirigente del Badesi e non abbia loro rappresentato quel senso “di stordimento e confusione” che gli impediva di portare a termine la partita. La valutazione delle prove, in definitiva, non consente di affermare con certezza se l’arbitro sia stato “attinto” dal pallone (fatto che gli avrebbe causato lo stordimento e la confusione allegata) oppure se l’Addis abbia semplicemente fatto il gesto di lanciare il pallone, né, consente di affermare con certezza quale sia stata la reale causa che abbia indotto il direttore di gara alla definitiva sospensione della partita.
Ovvero se non abbiano avuto definitivo peso nella decisione del direttore di gara altre circostanze, e, nello specifico, le proteste animate dei calciatori per le decisioni arbitrale e la confusione che ne è seguita, che, peraltro, non pare da quanto descritto possa avere avuto alcuna conseguenza ma si collochi nell’ordinario svolgimento di qualsiasi competizione sportiva. Ciò premesso la Corte ritiene di dover riformare la decisione impugnata, disponendo che la gara tra la Società reclamante e la U.S. Tempio debba essere interamente rinnovata. Per questi motivi, la Corte accoglie il reclamo, revoca la sanzione della perdita della gara inflitta mandando gli atti al Comitato Regionale affinchè provveda al rinnovo della disputa della gara tra la ASD Badesi 09 e la U.S. Tempio. Fermo il resto perché in parte non oggetto di impugnazione (inibizione di Addis fino al 31 gennaio 2020) e per avvenuta rinuncia alla domanda (ammenda di euro 100). Dispone la restituzione del contributo.
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