C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 27/02/2020 – Delibera – A.S.D. ORISTANESE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo – C.U. n° 31 del 13.02.2020. Gara Tramatza 1972 / Oristanese del 09.02.2020.

 

A.S.D. ORISTANESE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo – C.U. n° 31 del 13.02.2020. Gara Tramatza 1972 / Oristanese del 09.02.2020.

La Società Oristanese, in data 15/02/2020, preannunciava reclamo avverso la squalifica per quattro giornate del calciatore Pes Davide in relazione ad un fatto avvenuto nella gara di cui in epigrafe.

La Corte rileva che la suddetta Società non ha però fatto seguito al preannuncio, omettendo di depositare il reclamo entro i termini previsti dall’articolo 76 del CGS; e che di conseguenza deve essere dichiarata l’irrecivibilità. La Corte, per questi motivi, DELIBERA di dichiarare irrecivibile il reclamo della Società Oristanese e dispone l’incamero del contributo.

 

 

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