C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 18/06/2020 – Delibera – Reclami proposti da S.P.D. THARROS e A.S.D. CALCIO CAPOTERRA Avverso delibera del Giudice Sportivo di cui al C.U. n° 31 del Comitato Regionale Sardegna del 13.02.2020 Gara: Tharros – Calcio Capoterra del 09.02.2020 Campionato: Prima Categoria, girone B (dispositivo pubblicato sul Supplemento Quinquies al C.U. n° 33 del 02.03.2020
Reclami proposti da S.P.D. THARROS e A.S.D. CALCIO CAPOTERRA Avverso delibera del Giudice Sportivo di cui al C.U. n° 31 del Comitato Regionale Sardegna del 13.02.2020 Gara: Tharros – Calcio Capoterra del 09.02.2020 Campionato: Prima Categoria, girone B (dispositivo pubblicato sul Supplemento Quinquies al C.U. n° 33 del 02.03.2020
Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.31 del 13.2.20 del Comitato Regionale Sardegna, sulla base di quanto riportato nel referto arbitrale e nell’allegato supplemento relativi alla gara di cui in epigrafe, emetteva i seguenti provvedimenti disciplinari a carico delle due Società nonché di vari tesserati delle Società stesse. Esattamente il G.S. disponeva la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 nonché l’ammenda di € 150,00 a carico di entrambe le Società, ed inoltre la squalifica sino al 15 giugno 2020 dell’all’allenatore della Tharros Nulchis Maurizio e la squalifica per tre giornate dei calciatori Sperandio Federico, Pinna Francesco e Corda Ilario della Società Tharros e dei calciatori Lucchesu Roberto, Maggio Luigi e Palmas Mauro della Società Calcio Capoterra. Dal referto dell’arbitro si evince che al 38’ del secondo tempo, a seguito della segnatura di una rete da parte del Capoterra, quattro giocatori di tale Società andavano ad esultare, con urla e gesti, in modo provocatorio, davanti la panchina della squadra avversaria, causando la reazione dell’allenatore della Tharros Maurizio Nulchis, che colpiva con un pugno sul petto un calciatore del Capoterra, facendolo cadere a terra dove restava per alcuni minuti. Da ciò derivava una rissa che coinvolgeva tutti i tesserati di entrambe le squadre che si trovavano sul terreno di gioco, compresi quelli che stavano in panchina, i quali si colpivano vicendevolmente con schiaffi, pugni e spinte; il direttore di gara riusciva ad individuare tra gli autori della zuffa i sei calciatori sopra indicati (tre per ognuna delle due squadre). Non essendo riuscito a riportare la calma in campo, l’arbitro, ritenuto che non vi fossero le condizioni per proseguire la partita, decideva di sospenderla, con l’accordo dei due capitani, e comunicava l’espulsione all’allenatore Nulchis. La Società Tharros ha presentato rituale reclamo chiedendo di disporre: - l’annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara e della conseguente ammenda; - la ripetizione della partita; - la riduzione della squalifica inflitta all’allenatore Nulchis Maurizio; - la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Sperandio Federico; - l’annullamento della squalifica dei calciatori Pinna Francesco e Corda Ilario. Nella motivazione del reclamo si afferma che l’arbitro, decidendo di sospendere la gara, sarebbe incorso in un errore tecnico, in quanto non esisteva alcun pericolo per la sua incolumità e, cessata la rissa, il clima sul terreno di giuoco era tornato alla normalità. Per quanto attiene al comportamento del proprio allenatore, la reclamante, pur condannando il suo gesto violento, ritiene che la squalifica debba essere ridotta, essendo presente nella fattispecie l’attenuante di cui all’articolo 13 comma 1 lett. a) C.G.S., per avere egli agito in reazione alla condotta provocatoria di quattro calciatori avversari che andavano ad esultare per la segnatura di un goal proprio davanti la panchina della Tharros. Infine, in ordine alla squalifica dei propri tre calciatori, si sostiene nel reclamo che sia scarsamente attendibile l’identificazione degli stessi da parte dell’arbitro quali partecipanti alla rissa, in particolare riguardo al Pinna e al Corda, che sono stati sempre calciatori modello, senza subire mai provvedimenti disciplinari. La Società Calcio Capoterra ha presentato un preannuncio di reclamo che però non è stato seguito da un regolare reclamo. La suddetta Società, scaduti abbondantemente i termini per reclamare, si è limitata a presentare delle controdeduzioni al reclamo della controparte, formulando anche delle richieste che ovviamente non possono essere prese in considerazione, in quanto presentate in modo irrituale. La Corte ha deciso innanzitutto di riunire, per evidenti ragioni di connessione probatoria, i due procedimenti riguardanti l’uno i provvedimenti emessi a carico della Società Tharros e l’altro le decisioni assunte nei confronti della Società Calcio Capoterra. L’arbitro, nel corso dell’audizione nanti la Corte, ha confermato integralmente il suo rapporto, precisando che, pur non avendo subito alcun atto di violenza, ha ritenuto di dover porre termine alla partita, in accordo con i capitani delle due squadre, perché, essendosi trovato in presenza di una rissa che aveva coinvolto tutti tesserati di entrambe le squadre, non poteva prevedere come si sarebbe potuta evolvere la situazione. Il rappresentante della Società Tharros, ascoltato anch’egli dalla Corte, ha insistito per l’accoglimento del proprio reclamo, mentre il rappresentante della Società Capoterra ha sostenuto che la responsabilità di quanto accaduto debba essere attribuita unicamente alla Società avversaria, poiché i fatti incresciosi avvenuti sono stati determinati dal comportamento violento dell’allenatore della Tharros.
La Corte, letti gli atti dei due procedimenti riuniti, ritiene di escludere un qualsiasi errore tecnico da parte del direttore di gara. Infatti sia l’articolo 64 delle N.O.I.F. sia il Regolamento del Giuoco del Calcio (alla voce Poteri e doveri dell’arbitro in ordine all’inizio, alla prosecuzione e all’interruzione delle gare) attribuiscono all’arbitro ampia discrezionalità nello stabilire se proseguire o meno la gara quando si verifichino situazioni che, a suo insindacabile giudizio, appaiano pregiudizievoli dell’incolumità propria, dei propri assistenti ed anche dei calciatori. Pertanto l’esistenza di una zuffa generale in campo tra tutti i tesserati di entrambe le squadre, che poteva cagionare anche danni fisici ai giocatori, era tale da consigliare al direttore di gara di porre termine all’incontro. La Corte, ritenuto innanzitutto di valutare irricevibile, per le ragioni sopra esposte, quanto riportato dalla Società Capoterra nelle sue controdeduzioni sotto forma di reclamo, decide di rigettare nel merito il reclamo della Tharros inerente alla sanzioni della perdita della gara, dell’ammenda a carico della Società e della squalifiche ai suoi tre calciatori. Infatti non possono esservi dubbi che il comportamento violento assunto dapprima dal solo allenatore e poi da tutti tesserati della Società sia stato determinante nella decisione dell’arbitro di sospendere la gara. Inoltre, per i calciatori Sperandio, Pinna e Corda, la squalifica di tre giornate appare equa per avere gli stessi partecipato volontariamente alla rissa in campo; e non può essere esclusa l’attendibilità dell’arbitro per avere egli indicato solo i suddetti nominativi e non altri, in quanto nella confusione generale non era possibile individuare tutti. La Corte ritiene invece di dover accogliere il reclamo relativamente alla squalifica dell’allenatore Nulchis; infatti, pur deprecando il suo sconsiderato atto di violenza, non si può non rilevare che egli abbia agito in seguito alla provocazione ricevuta, che è una circostanza attenuante espressamente prevista dal Codice della Giustizia Sportiva (articolo 13 comma 1 lett. a). Pertanto la sanzione della squalifica fino al 15 giugno 2020 appare eccessiva e deve essere ridotta, fissandone il termine al 31 marzo 2020. La Corte, pertanto, disposta la riunione tra il procedimento relativo al reclamo della Società Tharros e quello relativo al procedimento relativo al reclamo della Società Calcio Capoterra DELIBERA 1) in relazione al reclamo proposto dalla Società Tharros: - - di ridurre la squalifica inflitta all’allenatore Nulchis Maurizio fino al 31 marzo 2020; - - di rigettare nel resto; 2) in relazione alla Società Calcio Capoterra: - - di dichiarare irricevibile il reclamo della Società Calcio Capoterra. DISPONE - la restituzione del contributo versato dalla Società Tharros; - l’incamero del contributo versato dalla Società Calcio Capoterra.
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