C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 18/06/2020 – Delibera – Reclamo proposto da A.S.D. CASTIADAS CALCIO Avverso delibera del Giudice Sportivo di cui al: C.U. n° 33 del Comitato Regionale Sardegna del 27.02.2020 Gara: Castiadas Calcio / Atletico Uri del 23.02.2020 Campionato: Eccellenza (dispositivo pubblicato sul Supplemento al C.U. n° 35 del 09.03.2020

Reclamo proposto da A.S.D. CASTIADAS CALCIO Avverso delibera del Giudice Sportivo di cui al: C.U. n° 33 del Comitato Regionale Sardegna del 27.02.2020 Gara: Castiadas Calcio / Atletico Uri del 23.02.2020 Campionato: Eccellenza (dispositivo pubblicato sul Supplemento al C.U. n° 35 del 09.03.2020

 

La A.S.D. Castiadas Calcio ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in ordine alla gara in epigrafe, ha disposto la squalifica del calciatore Sylla Mbaye per tre gare effettive, per aver egli pronunciato frasi irriguardose nei confronti della terna arbitrale. Nell’atto di reclamo, la A.S.D. Castiadas Calcio, che nega la ricostruzione dei fatti così come formulata nel referto del direttore di gara, conclude chiedendo la riforma della decisione e, in subordine, la riduzione della stessa. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha istruito il procedimento con l’audizione dell’assistente dell’arbitro e del Presidente della Società reclamante, che ne ha fatto esplicita richiesta e, all’esito, rileva quanto appresso.

Questa Corte osserva che nel reclamo non vi è alcuna ricostruzione atta a destituire le asserzioni riportate nel referto di gara, garantite peraltro dal’ privilegio di prova di cui all’art. 61, comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva. L’assistente arbitrale, durante la sua audizione ha confermato, in maniera circostanziata, gli episodi che hanno condotto alla squalifica di Sylla Mbaye, sin dal momento della sua espulsione dal campo, avvenuta per doppia ammonizione. Detta circostanza, unita poi alle frasi irriguardose proferite nei confronti della terna arbitrale, porta a ritenere che la decisione del Giudice Sportivo sia condivisibile sua per la qualificazione del fatto, sia per la misura della sanzione. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene giusta la sanzione irrogata e, per questi motivi, DELIBERA - di rigettare il reclamo proposto dalla A.S.D. Castiadas Calcio. Dispone l’incamero del contributo.

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