C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 03/10/2019 – Delibera – gara del 22/ 9/2019 OSCHIRESE – STINTINO
gara del 22/ 9/2019 OSCHIRESE - STINTINO
Il Giudice Sportivo, -visti gli atti ufficiali di gara -letto il reclamo presentato dalla Società Oschirese; -lette le memorie difensive dello Stintino, contenenti una sorta di "controreclamo"; -rilevato che la reclamante lamenta che la compagine avversaria avrebbe effettuato 6 sostituzioni, in luogo delle 5 previste dal Regolamento per questa categoria; -che la decisione sul gravame è stata fissata per il giorno 3/10/2019;
-rilevato che dall'esame del referto di gara arbitrale, che fa piena prova di quanto accaduto nella gara ex art. 61 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, effettivamente si evince che lo Stintino abbia effettuato 6 sostituzioni e segnatamente al 1ºminuto 2ºt., 17ºminuto 2ºt., al 21ºminuto 2ºt., al 26ºminuto 2ºt., al 41ºminuto 2ºt. ed al 42ºminuto 2ºt., in luogo delle 5 consentite; -considerato che la memoria difensiva della reclamata disegna una vicenda di campo totalmente differente rispetto al riferito referto arbitrale, di talché si palesa manifestamente infondata, a tacere del "controreclamo" contenuto nelle sue conclusioni finali, istituto che non è previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, potendo la reclamata riportare esclusivamente memorie e documenti ex art. 67 del C.G.S., DELIBERA -di accogliere il reclamo e di infliggere la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3- 0 a favore della reclamante; -di considerare Tamquam non esset il "controreclamo" dello Stintino; -di restituire il contributo versato alla Società Oschirese.