C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 31/10/2019 – Delibera – gara del 27/10/2019 TERTENIA – SEUI ARCUERI
gara del 27/10/2019 TERTENIA - SEUI ARCUERI
Il Giudice Sportivo, - letti il referto di gara e il supplemento allegato, - rilevato che al 37'minuto del 2º tempo, a seguito di una segnatura della squadra avversaria, quattro giocatori del Tertenia circondavano il direttore di gara impedendogli i movimenti; -che, dopo la notifica dell'espulsione a carico di 2 giocatori del Tertenia, il nº7 Aresu Marco e il nº8 Loi Marco, uno di questi, Aresu Marco, si avvicinava minacciosamente al direttore di gara e lo spingeva con forza al petto, provocandogli dolore e facendogli perdere l'equilibrio e, per questa ragione, il direttore di gara, al 38' del 2ºtempo, sospendeva la gara sul punteggio di 3-2 per la squadra del Tertenia, poichè riteneva non ci fossero le condizioni per la prosecuzione; - che il comportamento sopra riportato, pur comportando una violazione del Codice di Giustizia Sportiva e costituendo un atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non rientra, tuttavia, tra quelli che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n.104/A del 2014: - che nella concreta fattispecie, infatti, NON si rinviene una condotta violenta secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato da " intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui.."(cfr.Corte Giust.Fed.in C.U. n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III sez., in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez.Unite, in C.U.114/ CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia, ai sensi dell'art 16comma I, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti.."; P.T.M. infligge alla Società G.S. Tertenia la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 a favore del Seui Arcueri e squalifica il calciatore Aresu Matteo fino al 27.01.2020; -con la precisazione che detta sanzione NON va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC(C.U.n.256/A del 27.1.2016)