C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 21/11/2019 – Delibera – gara del 10/11/2019 PORTO CERVO – COGHINAS CALCIO

gara del 10/11/2019 PORTO CERVO - COGHINAS CALCIO

La Società A.S.D. Porto Cervo ha proposto ricorso, pervenuto in termini a questo Giudice, lamentando la partecipazione alla gara in epigrafe, nelle fila della Società A.S.D. Coghinas Calcio, dei calciatori Carbini Mauro e Bianco Gianmartino che non avevano titolo a parteciparvi perché in posizione irregolare e chiedendo l'applicazione, nei confronti della controparte, della sanzione sportiva della perdita della gara, terminata col punteggio di 0-2; a sostegno del ricorso viene precisato che i predetti calciatori non erano legittimati a prendere parte alla gara che qui interessa in quanto non avrebbero scontato la squalifica per una gara ai medesimi inflitta dal Giudice Sportivo, così come riportato nel C.U. nº17 del 31.10.2019 del C.R. Sardegna L.N.D., -la Società. A.S.D. Coghinas Calcio ha fatto pervenire memorie, con le quali espone circostanze che ritiene possano essere utilizzate a fondamento di un giudizio volto, quanto meno, alla ripetizione della gara in questione; -la decisione sul gravame è stata fissata per il giorno 21 c.m, -il ricorso è fondato e merita accoglimento; -visto il rapporto arbitrale della gara in epigrafe e riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Carbini Mauro partecipava alla gara in esame nelle fila del A.S.D. Coghinas Calcio, inserito in distinta col numero 7 e, riscontrato, altresì, che il predetto calciatore risultava squalificato per una giornata a seguito del ricordato provvedimento sanzionatorio del G.S. pubblicato nel C.U.nº17 di questo Comitato Regionale e che non risulta aver scontato tale sanzione; riscontrato, altresì, che il calciatore Bianco Gianmartino, pur essendo inserito in distinta, non faceva ingresso nel terreno di gioco; -acclarato quindi che il calciatore Carbini Mauro ha dunque preso parte alla gara indicata in oggetto senza averne titolo, in posizione irregolare; rilevato, inoltre, che le circostanze addotte dalla Società Coghinas Calcio, per quanto in astratto potrebbero costituire una giustificazione alla partecipazione del Carbini alla gara, tuttavia non possono, alla luce delle vigenti disposizioni, costituire oggetto di valutazione; visti gli artt. 10 e 65 del Codice di Giustizia Sportiva, DELIBERA -di irrogare a carico della Società A.S.D. Coghinas Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0 per la Società A.S.D. Porto Cervo, in quanto più favorevole; -di ammonire il dirigente accompagnatore Ufficiale Acca Francesco, per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara un calciatore squalificato; -dispone, infine, la restituzione del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva alla reclamante.

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