C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 23/01/2020 – Delibera – gara del 15/ 1/2020 GAIRO – BARIESE
gara del 15/ 1/2020 GAIRO - BARIESE
Il Giudice Sportivo, - letti gli atti di gara; - rilevato che l'arbitro, in referto, assume che al 37º minuto del 2º tempo, dopo avere espulso il n.15 Mameli Fausto della Bariese per ingiurie, lo stesso giocatore gli lanciava con forza il pallone addosso colpendolo al volto e provocandogli un "forte dolore"; quindi gli sferrava un pugno attingendolo di striscio allo zigomo sinistro (che aveva subito in passato, denunciava l'arbitro, un importante intervento chirurgico con l'innesto di una placca di sostegno); infine gli dava un calcio alla tibia della gamba sinistra procurandogli forte dolore ed arrossamento cutaneo; il Mameli veniva bloccato dai compagni di squadra e da quelli avversari, ma minacciava gravemente l'arbitro; - rilevato che l'arbitro, a questo punto, ritenuto di non essere più nelle condizioni di continuare a dirigere la gara, ne decretava la sospensione definitiva sul risultato parziale di 1 a 0; - considerato che l'arbitro non ha allegato al referto, come previsto cogentemente dal 4º comma dell'art. 35 del C.G.S., un referto medico di una struttura sanitaria pubblica che attestasse la lesione subita e la sua entità; - considerato, pertanto, che i fatti, gravi, descritti in referto dall'arbitro, devono essere convogliati per forza di cose nell'alveo del primo comma dell'art. 35 del C.G.S. (cioè, in sintesi, nel tentativo di lesioni: "atto diretto a produrre una lesione"; o nelle percosse), che prevede come sanzione minima un anno di squalifica, che per ovvie ragioni, coordinatamente col 4º comma dello stesso articolo, non può superare i due anni, salvo l'applicazione di aggravanti ex art. 12 C.G.S.; - ritenuto, invero, che i fatti di cui si disputa, che sono oggettivamente gravi, nonché reiterati e plurimi, seppur nella contestualità dei loro accadimenti, devono trovare la giusta sanzione applicando la pena ex art. 35, comma 1 del C.G.S., adeguato in aumento ex art. 12 C.G.S.; - ritenuto, infine, che ex art. 64 NOIF l'arbitro abbia correttamente sospeso la gara e che la causa della sospensione sia da attribuire esclusivamente alla Bariese ex art. 10 C.G.S.; DELIBERA - la squalifica a tutto il 31.07.2022 a carico del calciatore Mameli Fausto (sulla base di un anno e 11 mesi, aumentata di 7 mesi per l'aggravante ex art.12 C.G.S.), con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previsto dall'art.35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva; - la sanzione della perdita della gara a carico della Bariese, con il risultato di 3 a 0 in favore del Gairo.