C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 03/10/2019 – Delibera – Avverso la Società Futsal Alghero e del Signor Reygada Velasquez Rodolfo Eduardo

Avverso la Società Futsal Alghero e del Signor Reygada Velasquez Rodolfo Eduardo

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale: 1) Il signor Reygada Velasquez Rodolfo Eduardo, calciatore tesserato per la società A.S.D. Futsal Alghero, per la violazione dell’articolo 10, commi 2 e 4, del previgente Codice di Giustizia Sportiva in relazione dell’articolo 40 quater, comma 1, delle N.O.I.F., per avere dichiarato all’atto della richiesta di tesseramento per la F.I.G.C., contrariamente al vero di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni Estere, mentre invece è stato tesserato per la società Atletico Bellavista, affiliata alla Federacion De Futbol De Chile, in violazione delle disposizioni federali attinenti al tesseramento dei giocatori; 2) La società ASD Futsal Alghero a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del previgente C.G.S., per la condotta posta in essere dal signor Rodolfo Eduardo Reygada Velasquez, così come descritta al punto 1) che precede. I deferiti pur non essendosi presentati all’odierna udienza hanno depositato memorie e deduzioni a difesa. Il giudizio si è svolto con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale che ha rassegnato le seguenti conclusioni, sostenendo la responsabilità degli incolpati e ha chiesto per il calciatore Reygada Velasquez Rodolfo Rodolfo Eduardo la squalifica di mesi tre e per la società A.S.D. Futsal Alghero, l’ammenda di Euro 600,00. La difesa della società mediante il deposito della memoria, ha chiesto invece l’archiviazione del procedimento in quanto, a suo parere, una volta avuto contezza, da parte dell’Ufficio Tesseramenti, che il calciatore Velasquez risultava già tesserato in una Federazione Estera, ha immediatamente revocato il tesseramento appena perfezionato. Sempre secondo la difesa della società, il calciatore, in buona fede, considerava il Club in cui aveva militato come “Ente di Promozione”. Il Tribunale Federale, udite le richieste del rappresentante della Procura e letti gli atti del procedimento, osserva che il fatto contestato si è inequivocabilmente verificato e la circostanza, invocata dalla difesa, secondo cui c’è stata l’immediata revoca del tesseramento non esclude la responsabilità degli incolpati, che ben avrebbero potuto accertare preventivamente il preesistente tesseramento. Tuttavia, dagli atti difensivi emerge la volontà della società di chiarire l’episodio, ragione per cui questo Tribunale, preso atto di tutto ciò esposto, in parziale accoglimento alle richieste della Procura ritiene che i provvedimenti sanzionatori possano essere contenuti in mesi due di squalifica per il calciatore e Euro 300,00 di ammenda per la Società. Per questo motivo delibera: - di irrogare al calciatore Reygada Velasquez Rodolfo Rodolfo Eduardo la sanzione di mesi due di squalifica in ordine al fatto ascritto; - di irrogare l’ammenda di € 300,00 alla Società ASD Futsal Alghero.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it