C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 07/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DI CORREDDU SEBASTIANO, COSSEDDU BASTIANO E U.S.D.ANELA
DEFERIMENTO DI CORREDDU SEBASTIANO, COSSEDDU BASTIANO E U.S.D.ANELA
La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Correddu Sebastiano, all‟epoca dei fatti dirigente per la Società U.S.D. Anela; 2) il signor Cosseddu Bastiano, all‟epoca dei fatti presidente della Società U.S.D. Anela; 3) la Società U.S.D. Anela; per rispondere: il Correddu: a) della violazione dell‟articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all‟epoca dei fatti (oggi trasfuso negli articoli 2 comma 1 e 4 comma 1 del C.G.S. attualmente vigente), con riferimento agli articoli 36 e 38 delle N.O.I.F. e all‟articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all‟attività sportiva, in particolare per avere svolto di fatto l‟attività di allenatore della squadra della società A.S.D. Anela, militante nel campionato di Seconda Categoria della Regione Sardegna, senza essere tesserato in qualità di allenatore per tale Società e senza essere iscritto nei ruoli del settore Tecnico della F.I.G.C.; il Cosseddu: b) della violazione dell‟articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all‟epoca dei fatti (oggi trasfuso negli articoli 2 comma 1 e 4 comma 1 del C.G.S. attualmente vigente), con riferimento agli articoli 36 e 38 delle N.O.I.F. e all‟articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all‟attività sportiva, in particolare per avere consentito o comunque non impedito ai signori Sebastiano Correddu e Antonio Damiano Mulas l‟espletamento di fatto dell‟attività di allenatore della squadra della società U.S.D. Anela, militante nel campionato di Seconda Categoria della Regione Sardegna, nel corso della stagione sportiva 2018/19, senza che fossero tesserati in qualità di allenatori per tale Società ed il Correddu, inoltre, senza che fosse iscritto nei ruoli del settore Tecnico della F.I.G.C.;
la Società U.S.D Anela: c) a titolo di responsabilità oggettiva e diretta, ai sensi dell‟articolo 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all‟epoca dei fatti ( oggi trasfuso nell‟articolo 6 commi 1 e 2 del C.G.S. attualmente vigente) dei comportamenti posti in essere rispettivamente dai suoi tesserati Sebastiano Correddu e Antonio Damiano Mulas e Bastiano Cosseddu, così come descritti ai punti 1) e 2). Alla riunione del giorno 4 novembre 2019 erano presenti il rappresentante della Procura Federale ed il deferito Correddu Sabastiano; assenti invece gli altri deferiti. Il rappresentante della Procura Federale ha affermato che dagli atti delle indagini compiute risulta esattamente provata la colpevolezza dei deferiti Cosseddu e Società Anela ed ha richiesto di irrogare al Presidente la sanzione dell‟inibizione per mesi sei e alla Società l‟ammenda di Euro 600,00. Quanto al Correddu, questi ha richiesto, ed il rappresentante della Procura Federale ha concordato, di applicare nei suoi confronti il patteggiamento previsto dall‟articolo 23 del previgente Codice di Giustizia Sportiva, riducendo la sanzione nei seguenti termini: base mesi tre di inibizione – riduzione di 1/3 – finale nella misura di mesi due di inibizione. Si osserva che attualmente il Correddu è tesserato con la Società Caniga Sassari, mentre il Cosseddu non risulta tesserato con alcuna Società; quanto alla Società U.S.D. Anela, è attualmente inattiva con automatica revoca dell‟affiliazione. Il Tribunale, tutto ciò premesso, ritiene di concordare con il rappresentante della Procura Federale in ordine all‟ affermazione di responsabilità del Cosseddu e valuta equa la sanzione richiesta nei suoi confronti, che sarà ovviamente applicata nell‟eventualità che il medesimo ottenga un nuovo tesseramento; decide poi di non disporre alcuna sanzione a carico della Società Anela, avendo la stessa cessato la sua affiliazione alla L.N.D.. Il Tribunale, infine, reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle Parti in ordine alla condotta del Correddu e valuta congrua la sanzione concordata; pertanto dichiara l‟efficacia dell‟accordo. Il Tribunale, per questi motivi, DELIBERA a) di applicare, su richiesta delle Parti, ai sensi dell’articolo 23 del previgente Codice di Giustizia Sportiva, al signor Correddu Sebastiano la sanzione di mesi due di inibizione temporanea; b) di infliggere al signor Cosseddu Sebastiano la sanzione di mesi sei di inibizione temporanea, da applicarsi nell’eventualità che il medesimo sia nuovamente tesserato; c) di non disporre alcuna sanzione a carico della Società U.S.D. Anela, non essendo più la stessa operativa.