C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 07/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO GAIA ANTONIO E SOCIETA’ ASD SELARGIUS CALCIO

 

DEFERIMENTO GAIA ANTONIO E SOCIETA’ ASD SELARGIUS CALCIO

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) Il Signor Gaia Antonio all‟epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Selargius Calcio ; 2) La Società ASD Selargius Calcio; per rispondere: il signor Gaia Antonio della violazione di cui all‟articolo 1 bis comma 1 CGS vigente fino al 16 giugno 2019 (articolo4 comma 1 del vigente codice CGS) ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione all‟articolo 94 ter comma 13 delle NOIF e all‟articolo 8 commi 9 e 15 del CGS vigente fino al 16 giugno 2019 (articolo 31 comma 6 e 7 del vigente CGS) per non avere liquidato all‟allenatore signor Maricca Giovanni la somma stabilita dal collegio arbitrale con decisione pubblicata con C.U. n. 6/2018 C.A./LND del 13 dicembre 2018, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della suddetta ultima pronuncia; La Società ADS Selargius Calcio, matricola n. 60894, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai seni dell‟articolo 4 comma 1 del CGS (articolo 6 comma 1 del vigente CGS) per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritte. I deferiti non hanno chiesto di essere sentiti e non hanno presentato deduzioni a difesa, né hanno chiesto di accedere a riti alternativi. Il Giudizio si è svolto con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Gaia Antonio la sanzione sportiva della inibizione per la durata di mesi sei e per la Società ADS Selargius Calcio l‟ammenda di euro 600 e la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica nel vigente campionato. Il Tribunale, letti gli atti, concorda con la Procura Federale in merito alla affermazione della responsabilità dei deferiti, la cui prova emerge in modo pacifico e indiscusso dalla documentazione prodotta dall‟organo requirente e ritiene equa la sanzione richiesta nei confronti del Gaia Antonio mentre, per ciò che attiene alla posizione della Società ADS Selargius Calcio, ritiene equa la sanzione di euro 600,00 di ammenda e la penalizzazione viene correttamente ridotta e individuata in quella di un punto in classifica nel vigente campionato. Il Tribunale, pertanto, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, DELIBERA: 1. di dichiarare il signor Gaia Antonio responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione della inibizione temporanea per la durata di mesi sei; 2. di dichiarare la Società ADS Selargius Calcio responsabile direttamente di quanto contestato al suo Presidente e di infliggere alla stessa la sanzione della ammenda di euro 600,00 e la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nell’attuale campionato.

 

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