C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 15/11/2019 – Delibera – Deferimento De Iglesia Dos Santos e G.S.D. Sorso 1930

 

Deferimento De Iglesia Dos Santos e G.S.D. Sorso 1930

 

La Procura Federale della FIGC ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) Il Signor Gabriel De Iglesia Dos Santos all’epoca dei fatti tesserato presso la Società G.S.D. SORSO 1930 2) La Società G.S.D. SORSO 1930; per rispondere: il signor Gabriel De Iglesia Dos Santos della violazione di cui all’articolo 1 bis comma 1 CGS vigente fino al 16 giugno 2019 (articolo 4 comma 1 del vigente codice CGS) ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione all’articolo 40 comma6 delle NOIF per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2017-2018 per la Società G.S.D. SORSO 1930 senza averne titolo; La G.S.D. SORSO 1930 per rispondere ex articoli 4 comma 2 del CGS vigente all’epoca dei fatti e 5 comma 2 dello stesso codice, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfusi nell’articolo 6 comma 2 del vigente CGS) per responsabilità oggettiva di tale ultima società delle violazioni ascrivibili al Signor Gabriel De Iglesia Dos Santos. I deferiti non hanno chiesto di essere sentiti e non hanno presentato deduzioni a difesa, né hanno chiesto di accedere a riti alternativi. Il Giudizio si è svolto con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Gabriel De Iglesia Dos Santos la sanzione sportiva della squalifica per la durata di mesi sei e per la Società G.S.D. SORSO 1930 l’ammenda di euro 500. Si precisa che, allo stato attuale, il calciatore Dos Santos non risulta essere tesserato. Il Tribunale, letti gli atti, concorda con la Procura Federale in merito alla affermazione della responsabilità dei deferiti, la cui prova emerge in modo pacifico e indiscusso dalla documentazione prodotta dall’organo requirente e ritiene equo contenere la sanzione richiesta nei confronti del Gabriel De Iglesia Dos Santos nella squalifica per mesi tre in considerazione della circostanza che trattasi di giocatori del settore dilettantistico nonché della giovane età del calciatore, mentre, per ciò che attiene alla posizione della Società G.S.D. SORSO 1930, ritiene equa la sanzione di euro 300 di ammenda. Il Tribunale, pertanto, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, delibera: 1) di dichiarare il signor Gabriel De Iglesia Dos Santos responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre da scontarsi a decorrere dall’eventuale nuovo tesseramento del predetto; 2) di dichiarare la Società G.S.D. SORSO 1930 responsabile direttamente di quanto contestato al suo Presidente e di infliggere alla stessa la sanzione della ammenda di euro 300.

 

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