C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 05/12/2019 – Delibera – Deferimento Vacca Prometeo, Corona Bruno e S.P.D. Tharros
Deferimento Vacca Prometeo, Corona Bruno e S.P.D. Tharros
La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) Il Sig. Vacca Prometeo nella qualità di Presidente e legale rappresentante S.P.D Tharros sino alla data del 12.12.18; 2) Il sig. Corona Bruno quale Commissario straordinario della Società S.p.d Tharros nella stagione 2018/2019 a far dara 17.12.2018; 3) Spd Tharros; per rispondere: - il signor Vacca Prometeo della violazione di cui all’articolo 1 bis comma 1 CGS vigente fino al 16 giugno 2019 (articolo 4 comma 1 del vigente codice CGS) ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità in relazione all’articolo 23 delle NOIF e dell’art.44 Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza delle Norme e degli atti federali, per avere svolto di fatto l’attività di Allenatore della società SPD Tharros militante nel Campionato Regionale Sardegna di prima categoria, dal 24 settembre 2018 al 18 novembre 2018 pur non essendo munito del titolo di allenatore abilitato del settore tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici; - il signor Corona Bruno della violazione di cui all’articolo 1 bis comma 1 CGS vigente fino al 16 giugno 2019 (articolo 4 comma 1 del vigente codice CGS) ovvero dei principi di lealtà,
correttezza e probità in relazione all’articolo 23 delle NOIF e dell’art.44 Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza delle Norme e degli atti federali e in particolare per non aver affidato la prima squadra della Società ad alcun allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici in occasione delle gare del Campionato Regionale Sardegna di prima categoria disputate il 23 dicembre 2018, il 6 gennaio 2019 e il 19 gennaio 2019; - la Società SPD THARROS a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del previgente Codice di Giustizia Sportivo oggi trasfuso nell’art 6 cpv del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dai Sigg.ri Vacca e Corona così come descritto nei punti 1 e 2 che precedono. I deferiti Corona e Vacca non hanno chiesto di essere sentiti e non hanno presentato deduzioni a difesa, né hanno chiesto di accedere a riti alternativi. È invece comparso il sig. Tonio Mura quale rappresentante legale della società. Il Giudizio si è svolto con la partecipazione del sig. Mura Tonio e del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Vacca Prometeo e al Corona Bruno la sanzione sportiva della inibizione per la durata di mesi 9 mentre la società S.P.D. Tharros a mezzo del sig. Mura ha chiesto ed ottenuto di accedere al rito alternativo dell’applicazione pena su richiesta delle parti. Il Tribunale, letti gli atti, concorda con la Procura Federale in merito alla affermazione della responsabilità dei deferiti, Vacca e Corona, la cui prova emerge in modo pacifico e indiscusso dalla documentazione prodotta dall’organo requirente e per quanto attiene ritiene equa la sanzione richiesta nei confronti dei medesimi. Per quanto invece riguarda la posizione della Società SPD Tharros, il Procuratore Federale ha chiesto originariamente la sanzione di Euro 1500 di ammenda, ma in considerazione della richiesta congiunta ai sensi dell’art. 126 del vigente Codice di Giustizia Sportiva si è addivenuti ad applicare la sanzione ridotta nei seguenti termini: sanzione base: € 1.500,00 di ammenda riduzione di 1/3 della sanzione ai sensi dell’art. 126 C.G.S. sanzione finale: Euro € 1000,00 di ammenda per la società Spd Tharros. Il Tribunale ritiene corretta la qualificazione così come determinata congiuntamente in accoglimento dalle parti. PQM Il Tribunale Federale delibera : 1) di dichiarare i Sigg.ri Vacca Prometeo e Corona Bruna responsabili di quanto loro ascritto e di infliggere ai medesimi la sanzione della inibizione per la durata di mesi nove da scontarsi a decorrere dall’eventuale nuovo tesseramento dei predetti; 2) di dichiarare la Società S.P.D. Tharros responsabile direttamente di quanto contestato al suo Presidente e di infliggere alla stessa la sanzione della ammenda di Euro 1000,00.