C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 03/01/2020 – Delibera – Deferimento Merenda Roberto, Cossu Paolino, F.B.C. Calangianus 1905
Deferimento Merenda Roberto, Cossu Paolino, F.B.C. Calangianus 1905
La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Merenda Roberto, all’epoca dei fatti calciatore dilettante tesserato per la Società A.S.D. FBC Calangianus; 2) il signor Cossu Paolino, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. FBC Calangianus; 3) la Società A.S.D. FBC Calangianus; per rispondere: - il Merenda: a) della violazione degli articoli 4 comma 1 e 2 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 29 e 94 comma 1 lett. a) delle NOIF e all’articolo 43 comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale, in particolare per avere sottoscritto, in data 14 settembre 2017, un accordo economico in contrasto con le norme federali con la A.S.D. FBC Calangianus, Società militante all’epoca dei fatti nel Campionato Regionale di Eccellenza Sardegna; - il Cossu: b) della violazione degli articoli 4 comma 1 e 2 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 29 e 94 comma 1 lett. a) delle NOIF e all’articolo 43 comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale, in particolare per avere sottoscritto, in data 14 settembre 2017, un accordo economico in contrasto con le norme federali con il calciatore non professionista Roberto Merenda; - la Società A.S.D. FBC Calangianus 1905 c) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, del comportamento sopra descritto posto in essere rispettivamente dal proprio Presidente signor Paolino Cossu e dal proprio calciatore non professionista Roberto Merenda. Alla riunione del 23 dicembre 2019 erano presenti il rappresentante della Procura Federale, il sostituto del difensore del deferito Merenda Roberto e il deferito Cossu Paolino, anche nella qualità di legale rappresentante della Società deferita Calangianus 1905. Il rappresentante della Procura Federale ha affermato che dagli atti delle indagini compiute risulta esattamente provata la responsabilità dei deferiti ed ha richiesto di irrogare le seguenti sanzioni: - squalifica di anni uno per il calciatore Merenda; - inibizione temporanea di anni due per il presidente Cossu; - un punto di penalizzazione ed ammenda di € 5.000,00 per la Società A.S.D. FBC Calangianus 1905. I deferiti hanno concordemente dichiarato di avere agito in buona fede, in quanto l’accordo economico consisteva sostanzialmente nella somministrazione al calciatore non di un emolumento, bensì di un rimborso spese, che si rendeva necessario in considerazione del fatto che quest’ultimo, residente a Reggio Calabria, doveva spesso recarsi in tale città per motivi familiari e di studio; ed hanno pertanto chiesto il loro proscioglimento o, in subordine, l’applicazione delle sanzioni nel minimo edittale. Il Tribunale, tutto ciò premesso, ritiene di concordare con il rappresentante della Procura Federale in ordine all’affermazione di colpevolezza dei deferiti Merenda e Cossu e della Società Calangianus a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in riferimento al comportamento dei suoi tesserati. Infatti la normativa delle NOIF e del Regolamento LND, richiamata nei capi di colpevolezza, statuisce esplicitamente il divieto di sottoscrivere qualsiasi accordo economico con calciatori dilettanti che militano in tornei regionali, compresi quelli che prevedano soltanto rimborsi spese. Il Tribunale ritiene di dover irrogare le sanzioni richieste dalla Procura Federale, che corrispondono ai minimi edittali previsti dall’articolo 31 comma 5 C.G.S. Il Tribunale, per questi motivi DELIBERA - di dichiarare il calciatore Merenda Roberto responsabile di quanto a lui ascritto al capo a) e di irrogare al medesimo la sanzione della squalifica di anni uno; - di dichiarare il presidente Cossu Paolino responsabile di quanto a lui ascritto al capo b) e di irrogare la medesimo la sanzione dell’inibizione temporanea di anni due; - di dichiarare la Società A.S.D. FBC Calangianus 1905 responsabile, rispettivamente in via oggettiva e in via diretta, di quanto ascritto ai suoi tesserati Merenda Roberto e Cossu Paolino e di irrogare alla stessa l’ammenda di € 5.000,00 e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica da applicarsi nell’attuale campionato.