F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 256/CSA pubblicata il 15 Aprile 2022 – Ternana Calcio S.p.A.

Decisione n. 256/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 235/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE I

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Paolo Del Vecchio – Componente (relatore)

Leonardo Salvemini – Componente

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 235/CSA/2021-2022, proposto dalla società Ternana Calcio S.p.A., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 149 del 14.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 01.04.2022, l’Avv. Paolo Del

Vecchio e udito l’Avv. Fabio Giotti per la reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con C.U. n. 149 del 14.03.2022, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, a seguito della gara  Ternana/ Cosenza del 12.03.2022, valevole per la 10^ giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie B – stagione 2021/2022, conclusasi con il punteggio di 2-0, ha inflitto a Defendi Marino, tesserato della Ternana Calcio S.p.a, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere, al 32° del primo tempo, con il pallone lontano, colpito con un pugno alla schiena un calciatore avversario”.

Contro la decisione del Giudice Sportivo la Ternana Calcio  ha proposto reclamo, eccependo l’errata ricostruzione e qualificazione dei fatti, e comunque l’eccessiva gravosità della sanzione inflitta, e chiedendo, per l’effetto, in via principale la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara e in via subordinata la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara con commutazione della terza giornata di squalifica in ammenda nella misura minima ritenuta di equità e giustizia.

Il reclamo proposto dalla Ternana Calcio S.p.a. è meritevole di un parziale accoglimento per le seguenti considerazioni in

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con le disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, C.G.S.), la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha inteso disciplinare, in modo puntuale e dettagliato, la materia relativa alla commissione di atti violenti nel corso delle manifestazioni sportive.

Le norme constano di numerosi precetti, tra loro eterogenei, indirizzati alle società, ai dirigenti, ai tesserati, ai soci e non soci, cui sia riconducibile il controllo delle società stesse, direttamente o indirettamente, nonché, da ultimo, ai sostenitori.

Nello specifico, l’articolo 38 C.G.S. stabilisce che “ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”.

In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

Tale condotta si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive.

Tanto premesso, dalla documentazione arbitrale presente in atti è dato evincersi come la condotta ascritta al calciatore Defendi Marino sia stata qualificata come violenta dallo stesso Direttore di Gara il quale, tuttavia, ha altresì scritto nel proprio referto, che, come noto, gode di fede privilegiata: “In azione di gioco ma con pallone distante colpiva un avversario alla schiena con il pugno chiuso”.

C’è, quindi, un particolare nel referto arbitrale, non ripreso dal Giudice di primo grado, che fa la differenza: e cioè che si era in “azione di gioco”.

Inoltre, non sembra che vi siano state particolari conseguenze o danni fisici per il calciatore avversario.

Secondo la reclamante, invece, il pugno, sarebbe stato del tutto involontario, col chiaro intento di ostacolare il recupero palla da parte della squadra avversaria.

Tale affermazione appare, invero, un po’ eccessiva, anche perché il pallone era distante e risulta difficile immaginare la dinamica descritta.

È, però, evidente che alla nozione di violenza sanzionata dall’articolo 38 C.G.S. vanno ricondotti quei comportamenti nei quali l’atto aggressivo si verifichi fuori dalla dinamica propria del giuoco, ossia a giuoco fermo, quali anche il pugno o il calcio sferrato ad un avversario (o anche a persona diversa dall’avversario, considerato che la disposizione si riferisce anche ad altre persone presenti), la spinta, il colpo di testa diretto intenzionalmente nei confronti di altro giocatore, e, verosimilmente, anche lo sputo  che, pur non possedendo quella vis propria dell’atto lesivo, è comunque espressione di una offensività che diviene violenza lieve dal punto di vista fisico, ma intensa dal punto di vista dell’etica agonistica (cfr. Corte sport. app., dec., 28 gennaio 2021, n. 76 e Corte sport. app., dec., 10 marzo 2021, n. 109).

Nel caso che ci occupa, invece, il pugno è stato sferrato durante l’azione di gioco e tale circostanza legittima un’interpretazione meno rigorosa del fatto, in quanto “mediato” dal momento agonistico e consente a questa Corte di valutare in termini di minore gravità la condotta ascritta al calciatore Defendi con contestuale derubricazione della stessa da violenta a gravemente antisportiva.

A tal riguardo l’articolo 39 C.G.S. stabilisce che “ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate”.

Anche l’assoluta mancanza di conseguenze a seguito del pugno, rafforza la configurabilità della fattispecie in quella prevista dall’art. 39 C.G.S., così come confermato da recente giurisprudenza. Si è, infatti, riconosciuto il carattere dell’antisportività, e non già della violenza, nell’ipotesi di giocatore che colpisce violentemente con una pedata il ginocchio di un avversario a terra laddove si sia accertato che un simile comportamento non abbia arrecato danno all’avversario e non sia stato determinato da una volontà lesiva (Corte app. fed., dec., 23 dicembre 2020, n. 42).

La sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara irrogata dal Giudice Sportivo risulta, per tutto quanto esposto, non proporzionata alla violazione contestata, dovendosi per l’effetto ridurre a due giornate effettive di gara in ragione della diversa e più mite qualificazione dei fatti operata, commutando la terza giornata in un’ammenda di € 5.000,00.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo e, in riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione in 2 (due) giornate effettive di gara con ammenda di € 5000,00. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

               

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE 

Paolo Del Vecchio                                                              Carmine Volpe             

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

 

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