F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 257/CSA pubblicata il 19 Aprile 2022 – Sig. Gigli Abel

Decisione n. 257/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 260/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente

Savio Picone - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 260/CSA/2021-2022, proposto dal calciatore Abel Gigli, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –

Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 8 del 31.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.04.2022, il dott. Savio

Picone e sentiti l’avv. Serena Angileri ed il calciatore Abel Gigli; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Abel Gigli ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 8 del 31.03.2022), in relazione alla gara Folgore Caratese / Arconatese 1926 del 30.03.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere attinto con uno sputo ad una spalla un calciatore avversario. Sanzione così determinata in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso”.

Il reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la rideterminazione della sanzione inflitta.

Secondo la tesi del reclamante, in sintesi: la vicenda sarebbe accaduta nei minuti finali della gara (48’ del secondo tempo), a seguito di un calcio d’angolo già battuto, quando il Gigli si apprestava a rientrare in difesa; nessun alterco o contatto vi sarebbe stato tra il Gigli ed il portiere avversario; verosimilmente, lo sputo sarebbe spiegabile per la stanchezza accumulata e la tensione atletica; i due giocatori coinvolti risulterebbero di pari altezza; lo sputo sarebbe stato indirizzato verso il basso, senza alcun intento di attingere l’avversario; il Gigli non avrebbe posto in essere alcuna condotta intenzionale volta a cagionare un danno da lesione personale o a porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario; la condotta del Gigli sarebbe priva di intenzionalità ed offensività; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 38 C.G.S. in tema di condotta violenta.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 13 aprile 2022, sono stati ascoltati l’avv. Serena Angileri ed il calciatore Abel Gigli; quest’ultimo, pur non contestando i fatti come accertati nel referto arbitrale, ha ribadito l’involontarietà dello sputo ed ha espresso il proprio dispiacere per l’episodio. 

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Nel merito, si legge nel referto di gara che “(…) Il collega Daniele Santini mi richiamava e mi informava che il numero 5 Gigli Abel della Folgore Caratese aveva sputato contro il portiere a gioco fermo colpendolo sulla spalla”. L’assistente dell’arbitro, nel referto, ha attestato al riguardo: “(…) Al 93’ a gioco fermo segnalavo all’AE che Gigli Abel, numero 5 della società Folgore Caratese, sputava in modo volontario addosso al portiere avversario colpendolo alla spalla”.  

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ritiene che la condotta del reclamante sia stata univocamente accertata e descritta nel rapporto arbitrale. Ivi si conferma la volontarietà dello sputo, diretto alla parte superiore del corpo dell’avversario (alla spalla, perciò in prossimità del viso), non al terreno, come affermato nel reclamo in termini dubitativi, non superando il livello della mera illazione. 

Ciò premesso, viene in rilievo, ai fini della decisione della presente controversia, quanto disposto dall’art. 38 C.G.S., riguardo alla condotta violenta dei calciatori durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per tre giornate effettive di gara. Infatti, mentre restano escluse le invocate attenuanti ex art. 13 C.G.S., deve ribadirsi che lo sputo può certamente equipararsi ad un atto di violenza, assimilazione peraltro normativamente recepita dall’art. 35, comma 1, C.G.S., ancorché nei confronti degli ufficiali di gara. In questo senso la più recente giurisprudenza di questa Sezione (cfr. CSA, sez. III, 1 aprile 2022 n. 233; Id., sez. III, 14 giugno 2021 n. 223).

La Corte concorda con il Giudice Sportivo che, nel caso di specie, la sanzione minima edittale prevista dall’art. 38 C.G.S. meriti di essere aggravata, a fronte dell’evidente violazione delle norme di contenimento della pandemia da Covid-19.

Ne consegue che la comminata sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara è congrua e non sproporzionata. 

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dal calciatore Abel Gigli è respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                  IL VICE PRESIDENTE

Savio Picone                                                             Fabio di Cagno

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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