C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 04/02/2021 – Delibera – Deferimento della Società Tharros e del Signor Prometeo Vacca all’epoca dei fatti Presidente della Società Tharros

Deferimento della Società Tharros e del Signor Prometeo Vacca all’epoca dei fatti Presidente della Società Tharros

Deferimento Prot. 7706/191 PF 2021 La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Prometeo Vacca, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società SPD THARROS per la violazione degli articoli 4, comma 1, in relazione all’articolo 2 comma 1 e 2 del vigente C.G.S., in relazione a quanto disposto dall’articolo 94 delle NOIF e del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. in data 1 luglio 2018, punto 14 lettera a) e, in particolare per avere stipulato in data 20 settembre 2018 con il Signor Carlo Ignazio Deriu, allenatore di base UEFA B, codice 42957, regolarmente iscritto nel settore tecnico della FI.G.C. e tesserato nella stagione sportiva 2018/2019 per la Società SPD THARROS quale allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato regionale di prima categoria, un accordo economico depositato presso il Comitato Regionale Sardegna L.N.D. F.I.G.C. di importo pari ad euro 8000 (ottomila/00) superiore a quanto disposto dalla vigente normativa; 2) la società SPD THARROS, ai sensi dell’articolo 6 commi 1 e 2 del CGS vigente a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta ascritta al Presidente Prometeo Vacca e al tecnico Carlo Ignazio Deriu, all’epoca dei fatti tesserato per essa. I deferiti, all’udienza odierna, non sono comparsi e non hanno fatto pervenire alcuna forma di memoria difensiva. Il procedimento si è svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale che ha concluso chiedendo, previa affermazione della responsabilità degli incolpati che risulta per documenti, la sanzione della inibizione per mesi quattro per il Presidente Prometeo Vacca e la sanzione dell’ammenda di euro 600,00 ai danni della Società SPD THARROS. Il Tribunale reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalla Procura Federale e reputa congrua la sanzione richiesta per il Presidente in virtù delle reiterate condotte commesse in violazione dei principi codicistici e federali. Ritiene, al contrario, eccessivamente severa la sanzione pecuniaria che si stima congruo contenere nella minor somma di euro 350,00- P.Q.M.. Il Tribunale, definitivamente pronunciando dispone: - per Vacca Prometeo la sanzione sportiva della inibizione per la durata di mesi quattro da scontarsi nel momento in cui dovesse accedere ad un nuovo tesseramento; - per la Società SPD THARROS la sanzione pecuniaria di euro 350,00.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it