C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 10/05/2021 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 Avverso decisioni del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n° 53 del 22.04.2021 Gara del Campionato di Eccellenza Atletico Uri – Nuorese Calcio 1930 del 18.04.2021

Reclamo proposto dalla Società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 Avverso decisioni del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n° 53 del 22.04.2021 Gara del Campionato di Eccellenza Atletico Uri – Nuorese Calcio 1930 del 18.04.2021

 

Con atto del 26 aprile 2021, la USD NUORESE CALCIO 1930, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, assistita dall’Avv. Filippo Pirisi, ha proposto reclamo avverso il C.U. n. 53 del 22.4.2021 del Giudice Sportivo Territoriale nella parte relativa all’omologa del risultato sportivo della gara Atletico Uri - Nuorese del 18.04.2021, terminata con il risultato di 2-1, deducendo: l’incompletezza significativa e giuridicamente rilevante del referto di gara; la conseguente impossibilità di rilievo d'ufficio per il Giudice sportivo; la conseguente impossibilità di decisione d'ufficio per il Giudice sportivo; la conseguente necessità di reclamo di fronte a questa Corte. In concreto la reclamante lamenta che: - la gara del 18.4.2021 tra Atletico Uri e Nuorese si svolgeva regolarmente sino a quando il direttore di gara fischiava la fine del primo periodo; - le squadre si accingevano a lasciare il terreno di gioco, mentre i calciatori delle panchine e lo staff delle squadre entravano nel terreno di gioco per raggiungere gli spogliatoi; - il direttore di gara cambiava la propria decisione di terminare il primo periodo di gioco, faceva “risistemare le panchine” e riprendere la gara; - in tale frangente la squadra dell’Uri segnava la sua prima rete, che risultava poi decisiva per il risultato finale. Ella si duole altresì che l’appena richiamata circostanza non risultava riportata nel referto stilato dal direttore di gara, con impossibilità per il Giudice Sportivo di rilevare d’ufficio l’irregolarità commessa dallo stesso, che ritiene integrare violazione di quanto previsto dalla regola 5 del Regolamento del giuoco del calcio.

La reclamante ha quindi chiesto che, previa escussione del direttore di gara e della stessa parte istante, la Corte adita voglia, in via principale, riformare la decisione del Giudice Sportivo Territoriale circa l’omologazione della gara e, perciò, ordinare la sua ripetizione; in subordine, disporre la restituzione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale perché questi, con l’integrazione probatoria richiesta, possa pronunciarsi sul merito, disponendo nel caso la ripetizione della gara. Si è provveduto ad esaminare il referto stilato dal direttore di gara, in atti, e ad escutere lo stesso direttore di gara oltre al primo assistente in ordine alla circostanza dedotta dal reclamante. Il direttore di gara ha ammesso di aver erroneamente fischiato la fine del primo tempo un minuto prima del recupero effettivamente concesso, di essersi accorto dell’errore anche a seguito dello scambio di sguardi con il primo assistente e di aver comunque provveduto, pressoché nell’immediatezza (nel giro di un minuto), a richiamare i giocatori -che pure erano rimasti in campo come pure la terna arbitrale- per la ripresa del gioco, che avveniva con una rimessa dell’arbitro in favore della squadra dell’Uri che era in possesso della palla prima del fischio erroneo. Il primo assistente ha confermato quanto riferito dal direttore di gara, ricordando di averne richiamato l’attenzione con lo sguardo perché aveva fischiato prima del termine del recupero e che lo stesso aveva ordinato quasi subito la ripresa del gioco prima ancora che i giocatori come pure la terna arbitrale abbandonassero il rettangolo di gioco. Si è provveduto altresì ad ascoltare le argomentazioni dei rappresentanti delle parti. L’Avv. Pirisi, che rappresenta la Nuorese, ha confermato il contenuto del reclamo mentre l’Avv. Meazza, che rappresenta l’Atletico Uri, ha sollecitato il rigetto del reclamo per mancanza delle condizioni di procedibilità chiedendo altresì la condanna della reclamante al pagamento delle spese ex art. 55 C.G.S. Preliminarmente giova evidenziare che la USD NUORESE CALCIO 1930 ha proposto reclamo senza prima adire il Giudice Sportivo territoriale ciò che fa dubitare dell’ammissibilità della proposta impugnazione. Ed infatti, ex art. 66 C.G.S., i procedimenti innanzi al Giudice sportivo territoriale è instaurato non solo d’ufficio ma anche su ricorso del soggetto interessato –ricorso che ex art. 67 può contenere anche gli eventuali mezzi di prova e lo stesso Giudice sportivo può, ex art. 68, effettuare audizioni ai fini della decisione. Del resto ex art. 62 C.G.S. i procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi nonché di atti ufficiali, ma quando il procedimento è stato attivato su iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni delle parti. È noto, invece, che in sede di reclamo ex art. 71 C.G.S. le domande nuove sono inammissibili, ciò che fa dubitare dell’ammissibilità dell’impugnazione ora proposta. Per completezza espositiva, occorre sottolineare che, come risulta nello stesso C.U., la reclamante ha rinunciato al reclamo proposto al Giudice Sportivo. La stessa risulta perciò inammissibile. Non vi sono i presupposti per la particolarità della vicenda di procedere alla condanna del reclamante alle spese ex art.55 C.G.S: La Corte, alla luce di quanto su esposto, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, disponendo altresì l’incameramento del contributo versato.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it