C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 15/10/2020 – Delibera – gara del 4/10/2020 BONORVA 1960 – FONNI CALCIO
gara del 4/10/2020 BONORVA 1960 - FONNI CALCIO
Il Giudice Sportivo, - letti gli atti di gara; - letto il ricorso proposto dalla A.S.D. Fonni Calcio; - lette le memorie difensive della ASD Pol. Bonorva 1960; - considerato che col ricorso si lamenta la posizione irregolare del giocatore Fiori Gavino che in quanto squalificato per una gara ufficiale come da Comunicato Ufficiale nº 34 del 5.03.2020, alla ripresa dell'attività agonistica non l'aveva scontata nella gara del 27.09.2020 disputata fra l'Usinese ed il Bonorva e nemmeno nella gara in epigrafe; - considerato che effettivamente il Fiori, già squalificato, è stato schierato in campo nella citata gara del 27.09.2020 (il referto è stato acquisito da questo G.S.), e così pure è stato nella gara in epigrafe, per cui è pacifico che il Fiori non avrebbe dovuto disputarla per scontare la residua giornata di squalifica; - considerato, infine, che le memorie difensive del Bonorva non colgono nel segno, perché l'entrata in vigore della norma circa l'uso obbligatorio della PEC per la trasmissione di tutti gli atti del procedimento disciplinare è stata differita al 01.07.2021, di talché si ritorna alla "previgente" normativa, per cui il preannuncio come il reclamo, può essere inviato alla controparte via PEC, Telegramma o telefax (art. 38 comma 7 del vecchio C.G.S. ); - considerato che agli atti risulta che il Fonni spediva il preannuncio del ricorso per telegramma il 5.10.2020 h. 10.03, all'indirizzo per corrispondenza, regolarmente depositato dalla società Bonorva, in perfetta osservanza della normativa ancora vigente. DELIBERA - di accogliere il ricorso proposto dalla A.S.D. Fonni e di irrogare a carico del Bonorva la sanzione della perdita della gara per 3 a 0 in favore del Fonni; - di inibire a tutto il 21.10.2020 il dirigente accompagnatore Pischedda Gavino (Bonorva 1960) per aver inserito in distinta e aver fatto partecipare alla gara calciatore squalificato. Resta vigente, a decorrere dal giorno successivo alla gara in esame, la giornata di squalifica a carico del calciatore Fiori Gavino, che non si considera scontata in occasione del predetto incontro. Dispone la restituzione del contributo versato.