C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 05 del 16/07/2020 – Delibera – Deferimento Ibba Gianni e ASD Pol. Sardara 1983

Deferimento Ibba Gianni e ASD Pol. Sardara 1983

 

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1. Il signor IBBA GIANNI, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASDPOL Sardara 1983, per la violazione degli artt- 4, comma 1, in relazione all’art. 2, comma 1 del vigente CGS all’art. 38 comma 4 delle NOIF e all’art. 40, commi 1 e 2 del vigente Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno al dovere di osservanza della normativa federale e, in particolare, per avere consentito o comunque per non essersi opposto a che il signor Antonio Floris svolgesse di fatto l’attività di tecnico nell’interesse della società ASDPOL Sardara 1983 per la stagione sportiva 2019/20, senza essere tesserato per tale società e pur essendo egli tesserato in qualità di tecnico per la società G.S.D. Abbasanta; 2. La società ASDPOL Sardara 1983, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del vigente CGS, per il comportamento posto in essere dai signori Gianni Ibba e Antonio Floris, così come sopra descritto; I deferiti hanno depositato una memoria difensiva e, convocati per l’udienza del 13 luglio 2020 nanti questo Tribunale, hanno presenziato, non hanno richiesto di accedere a riti alternativi, e hanno negato ogni addebito, richiamando gli scritti difensivi. Il giudizio si è svolto con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale che ha concluso, sostenendo la responsabilità del Presidente Ibba Gianni e della Società ASDPOL Sardara 1983, chiedendo al Tribunale di infliggere la sanzione della inibizione per mesi due a Ibba Gianni e la sanzione di euro 400 di ammenda per la Società ASDPOL Sardara 1983. Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, non concorda con la Procura Federale in merito alla affermazione della responsabilità dei deferiti. Dall’esame dei documenti inviati dalla Procura Federale risulta che l’indagine a carico dei deferiti prende le mosse dalla segnalazione di Agus Angelo, presidente AIAC Sardegna, il quale, come confermerà nel corso della sua audizione nanti la Procura Federale, riferisce quanto appreso da alcuni tesserati (dei quali non riferisce i nominativi). Ovvero riferisce il fatto che tale Antonio Floris, pur essendo tesserato con la qualifica di allenatore con la squadra dell’Abbasanta, rivestirebbe contemporaneamente il ruolo di responsabile tecnico della scuola calcio del Sardara. Nella successiva attività istruttoria, effettuata mediante l’audizione di Donato Leo (responsabile del settore calcio della ASDPOL Sardara) del Presidente della Società Gianni Ibba e dello stesso Antonio Floris, nulla è emerso a carico del predetto Floris. In particolare: 1) sono stati individuati i tecnici della Società, tutti soggetti diversi dal Floris Antonio; 2) è emerso che la Società ASDPOL Sardara non ha alcuna scuola calcio; 3) si è evidenziato che il Floris Antonio non riveste alcun ruolo nella Società sportiva del Sardara, né è tesserato con la predetta Società né percepisce dalla compagine sociale delle somme di denaro. Floris Antonio riveste, da circa 7 anni, la qualifica e le mansioni di insegnante di educazione motoria degli allievi della scuola primaria del Sardara, alcuni dei quali si allenano nelle leve dei “Primi calci” e “Piccoli Amici” della ASDPOL Sardara. Risulta, ancora, che Floris Antonio è impegnato in diversi progetti di inclusione sociale e assistenza a bambini con problemi di disabilità, progetti in cui sono compresi alcuni dei suoi allievi in ambito scolastico, e solo nell’ambito di tali progetti e in ossequio al rapporto fiduciario instaurato con le famiglie degli allievi, si è limitato saltuariamente a presenziare agli allenamenti per fornire supporto e consiglio ai suoi piccoli allievi. Floris Antonio, tuttavia, non ha avuto alcuna parte attiva agli allenamenti che sono sempre stati coordinati, organizzati e gestiti da terzo soggetto, tecnico incaricato ufficialmente dalla Società ADSPOL Sardara. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la istanza punitiva della Procura Federale non possa trovare accoglimento: non vi è agli atti, infatti, alcuna prova dell’addebito.

La condotta di Floris Antonio non può qualificarsi come quella di un tecnico o di un allenatore come ipotizzato dall’accusa: ciò per la sua occasionalità, per le finalità filantropiche che persegue e per il carattere transitorio e legato alla attività scolastica del Floris e non a quella calcistica. P.Q.M. Il Tribunale rigetta, in quanto infondate, le richieste della Procura Federale e dichiara prosciolti i deferiti Ibba Gianni e la Società ADSPOL Sardara 1983 dagli addebiti a loro carico.

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