C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 05 del 16/07/2020 – Delibera – Deferimento Vacca Pietro Giuseppe e A.S. Oristano Calcio
Deferimento Vacca Pietro Giuseppe e A.S. Oristano Calcio
La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Vacca Pietro Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S. Oristano Calcio; 2) la Società A.S. Oristano Calcio; per rispondere:
- il Vacca di: a) della violazione dell’articolo 4 comma 1, in relazione all’articolo 2 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e degli articoli 33 comma 1 e 40 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC, per essere venuto meno al dovere di osservanza della normativa federale e, in particolare, per avere consentito o comunque non essersi opposto a che il signor Sandro Sanna, calciatore tesserato per la Società Paulese ma altresì titolare di abilitazione quale preparatore dei portieri dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico, svolgesse di fatto l’attività di tecnico nell’interesse della Società A.S. Oristano Calcio per la stagione sportiva 2019/20 senza essere tesserato per tale Società; - la Società A.S. Oristano Calcio di: b) a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’articolo 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, del comportamento posto in essere dai signori Pietro Giuseppe Vacca e Sandro Sanna, così come sopra descritto. Afferma la Procura Federale che dalle indagini compiute risulta provato che la Società Oristano Calcio, militante nel Campionato Regionale di Seconda Categoria, durante la stagione sportiva 2019/20, si è avvalsa del signor Sandro Sanna in qualità di allenatore dei portieri del settore giovanile, pur essendo questi privo del necessario tesseramento. Si osserva che nei confronti del signor Sandro Sanna si procede separatamente di fronte alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC. L’attuale giudizio si è svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale e dei deferiti, assistiti dal proprio difensore. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al signor Vacca la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi quattro e alla Società deferita l’ammenda di € 600,00. La Difesa ha chiesto, in via principale, la sospensione di questo procedimento, in attesa della definizione di quello a carico del Sanna, e, in via subordinata, il proscioglimento nel merito dei proprio assistiti. Il Tribunale, letti gli atti, esclusa in via preliminare la sussistenza di una pregiudiziale nei confronti del procedimento avanti la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, ritiene di dover pervenire ad una pronuncia di proscioglimento. Il Presidente Regionale della Sardegna dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, nell’audizione nel corso delle indagini, non è stato in grado di riferire elementi di prova concreti in relazione ai fatti addebitati, limitandosi a confermare di avere ricevuto segnalazioni in proposito, senza peraltro indicare alcuna fonte. Quanto al Sanna, questi ha negato di avere svolto attività di allenatore dei portieri nella Società Oristano Calcio, precisando di essere andato qualche volta ad assistere agli allenamenti diretti da un allenatore suo amico al fine di apprendere le metodiche istruttive utilizzate per i bambini della categoria “Piccoli amici”. Inoltre, nel corso di un sopralluogo effettuato da un rappresentante della Procura Federale presso la scuola calcio dell’Oristano Calcio, questi riscontrava che il Sanna, presente agli allenamenti, si limitava a seguire i bambini nelle loro corse, senza occuparsi affatto dell’istruzione dei portieri. Il deferito Pietro Giuseppe Vacca, all’odierna udienza, ha voluto poi mettere in risalto che non sarebbe stato possibile per lui vigilare sugli ingressi in campo di eventuali estranei nel corso degli allenamenti. Il Tribunale pertanto, rilevato che dagli atti non emergono prove in ordine alla commissione dei fatti addebitati ai deferiti, su parere difforme della Procura Federale, DELIBERA di prosciogliere i deferiti Vacca Pietro Giuseppe e Società A.S. Oristano Calcio dalle violazioni loro rispettivamente ascritte.