C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 04/05/2021 – Delibera – Deferimento Recupito / ASD Castiadas Calcio
Deferimento Recupito / ASD Castiadas Calcio
La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) Il Signor RECUPITO CELESTINO all’epoca dei fatti Presidente presso la Soc. ASD CASTIADAS CALCIO; 2) La Società ASD CASTIADAS CALCIO; per rispondere: 1) il signor RECUPITO CELESTINO della violazione di cui all’articolo 4 comma 1 in relazione all’articolo 2, commi 1 e 2 del vigente codice di giustizia sportiva e dell’articolo 33 del vigente regolamento del settore tecnico, per avere consentito che il Signor RENATO COPPARONI, allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC svolgesse di fatto la propria attività di allenatore dei portieri per la Società ASD Castiadas, nel corso della stagione 2020/2021 senza avere richiesto il tesseramento per tale Società, nonché dell’articolo 40 del vigente regolamento del settore tecnico, per avere consentito o comunque non impedito che il Signor RENATO COPPARONI svolgesse, di fatto, la propria attività di tecnico per più di una Società e più precisamente per le Società CASTIADAS e ITALPIOMBO SANTA TERESA nel corso della medesima stagione 2020-2021; 2) La società ASD CASTIADAS CALCIO ai sensi dell’articolo 6 commi 1 e 2 del CGS vigente a titolo di responsabilità per la condotta ascritta al suo Presidente RECUPITO CELESTINO nonché al Signor RENATO COPPARONI per l’attività da lui svolta nell’interesse della stessa Società e comunque rilevante per l’ordinamento federale. Il deferito RECUPITO CELESTINO, anche quale Presidente della Società ASD CASTIADAS CALCIO ha chiesto di essere sentito e, comparso alla odierna udienza, non ha richiesto di accedere a riti alternativi.
Il Giudizio si è svolto con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto, sostenendo la responsabilità dei deferiti, di infliggere agli stessi la sanzione sportiva della squalifica per la durata di mesi quattro di inibizione per il Presidente RECUPITO CELESTINO e l’ammenda di euro 600 per la società CASTIADAS CALCIO. Il Tribunale, letti gli atti, concorda con la Procura Federale in merito alla affermazione della responsabilità dei deferiti, la cui prova emerge in modo pacifico e indiscusso dalla documentazione prodotta dall’organo requirente oltre che dalle stesse ammissioni rese in data odierna dal Presidente RECUPITO CELESTINO e ritiene, tuttavia, equo contenere la sanzione richiesta nei suoi confronti nella inibizione per mesi uno in considerazione del buon comportamento processuale dei deferiti, della genuinità delle dichiarazioni del Presidente, che peraltro risultano confermate dagli atti di indagine prodotti dalla Procura Federale. Nel dettaglio: il breve lasso temporale in cui si è svolta la condotta irregolare del Presidente e della Società, tenuto conto che dalla comunicazione della chiusura delle indagini risulta che il COPPARONI ha esercitato l’attività di “collaborazione” con la Società deferita dal mese di settembre 2020 e che, in virtù di quanto disposto dal DPCM del 24.10.2020 (come indicato anche nel CU n. 25 del 29 ottobre 2020) da questa stessa ultima data risultavano sospese le attività sportive a livello dilettantistico. Ancora, come risulta dal medesimo atto della Procura Federale, il COPPARONI ha svolta l’attività senza ricevere alcuna remunerazione, né lo stesso COPPARONI risultava, alla data del settembre 2020, tesserato per nessuna Società. Non senza menzionare che il RECUPITO ha assunto la Presidenza della Società il giorno 3 settembre 2020 in pieno periodo emergenziale a causa del diffondersi del virus SARS- COV- 2 con le immaginabili conseguenze sul piano pratico ed economico. Per le citate ragioni, per ciò che attiene alla posizione della Società ASD CASTIADAS CALCIO, ritiene equa la sanzione di 100,00 euro di ammenda. Il Tribunale, pertanto, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, delibera: 1) di dichiarare il signor RECUPITO CELESTINO responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione della inibizione per la durata di mesi uno; 2) di dichiarare la Società ASD CASTIADAS CALCIO responsabile direttamente di quanto contestato al suo Presidente e di infliggere alla stessa la sanzione della ammenda di euro 100,00.