F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 259/CSA pubblicata il 20 Aprile 2022 – A.S.D. ATHLETIC CALCIO A 5/A.C. DOZZESE A.S.D.
Decisione n. 259/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 248/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 248/CSA/2021-2022, proposto dalla A.C. Dozzese A.S.D. in data 29.03.2022,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione calcio a 5, di cui al
Com. Uff. n 1092 del 24.03.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 6 aprile 2022, il Dott. Sebastiano Zafarana;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
A) Con atto del 18/02/2022, la società ASD Athletic Calcio a 5 proponeva reclamo al Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., Divisione Calcio a 5, chiedendo che venisse comminata alla consorella A.C. Dozzese, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a), del C.G.S. la sanzione sportiva della perdita, con il punteggio di 0-6, nella gara del Campionato Nazionale di Serie B del 16/02/2022 tra ASD Athletic Calcio a 5 – A.C. Dozzese, terminata sul campo con il risultato di 2-7.
Esponeva la reclamante ASD Athletic Calcio a 5 che la A.C. Dozzese, avendo inserito in distinta il calciatore Pierno Carmine con la maglia n.21, si sarebbe trovata in situazione irregolare sia per le tempistiche di tesseramento del predetto calciatore, sia rispetto alle prescrizioni di utilizzo dei calciatori, poiché il predetto sarebbe risultato NON “Formato in Italia”.
Sotto il primo profilo la reclamante premetteva che il Comunicato n.1 dell’01/07/2021 della Divisione Calcio a 5, nel dettare le regole relative alla Stagione 2021/2022 relativamente al Campionato Nazionale di Serie “B” ha stabilito, al Capo A/3, lett. f), che “Alle Società che nelle gare di campionato di Serie “B”, comprese le eventuali gare di Play Off e Play Out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 05/02/2022 e/o con decorrenza del tesseramento successivamente alla data del 05/02/2022 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni”.
Deduceva al riguardo che il calciatore Pierno Carmine risulta essere stato tesserato soltanto il 11/02/2022 – e dunque oltre il prescritto termine del 05/02/2022 – con la conseguenza che l’irregolarità del suo tesseramento avrebbe comportato a carico della A.C. Dozzese la punizione sportiva della perdita della gara per 6-0.
Sotto il secondo profilo la ASD Athletic Calcio a 5 deduceva che il medesimo C.U. n.1 dispone alla lettera f) che “Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 8 (otto) calciatori formati in Italia di cui due nati successivamente al 10 gennaio 2001”, specificando, poi, che per “calciatori formati” si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate: a) …; b)… c) …; d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età”. Con l’ulteriore precisazione, posta in calce al citato C.U. quale post scriptum, secondo cui “in tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l’area on line, l’attestazione del titolo di “formato” seguendo la procedura all’uopo prevista”.
Deduce infine la reclamante che, non risultando il Pierno Carmine “Formato in Italia”, la Dozzese avrebbe contravvenuto la superiore regola per la cui violazione il citato C.U. n.1 ha espressamente previsto che “Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni”.
B) Resisteva la A.C. Dozzese con memoria del 18/02/2022, eccependo:
i) quanto al primo addebito, che “Pur considerando il limite riportato nel Comunicato n.1 della Divisione Calcio a 5 del 5 febbraio si fa presente … che il giocatore CARMINE PIERNO è stato oggetto di “Disposizione di Isolamento domiciliare fiduciario” a partire dal giorno 21 gennaio e per i successivi 21 giorni non potendo di fatto permettere il tesseramento”;
ii) quanto al secondo addebito, che il calciatore Pierno Carmine, indipendentemente dalle risultanze dei tabulati curati e aggiornati dalla L.N.D., era in possesso del requisito sostanziale per poter essere considerato “formato”, come previsto sub lett. d) della predetta disposizione regolamentare, in quanto nato, cresciuto e residente in Italia, sicché risultava raggiunto il numero minimo (8) di calciatori formati inseriti in distinta.
C) Con decisione pubblicata sul C.U. n. 1092 del 24/03/2022, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, osservava che “Dagli accertamenti esperiti presso i tabulati informatici, unitamente all’esame del referto arbitrale e della distinta dei calciatori presentata all’arbitro dalla società convenuta A.C. DOZZESE A.S.D., è emerso che la predetta Società abbia impiegato nella gara in questione soltanto n.7 calciatori formati, numero inferiore a quello minimo previsto specificatamente per le gare del campionato di Serie B per il quale “è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 8 (otto) calciatori formati di cui due nati successivamente al 1 gennaio 2001” Ne consegue pertanto che la tesi di parte ricorrente risulta veritiera”.
Pertanto il Giudice Sportivo, ritenuta assorbente la suddetta violazione denunziata dalla ASD Athletic Calcio a 5, ometteva di pronunciarsi sull’altra censura afferente alla tardività del tesseramento e comminava a carico della società A.C. Dozzese la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0–6.
D) Avverso tale decisione ha proposto impugnazione la A.C. Dozzese con reclamo del 29/03/2022 affidandosi alle seguenti censure.
La reclamante sostiene che: il calciatore Pierno Carmine è nato a Napoli il 15/04/1976 ed è sempre vissuto in Italia; è presente nei data-base della FIGC fin dalla giovane età; che il tesseramento precedente del calciatore risale alla stagione 2011/2012 e che da allora egli è sempre rimasto nello “status di svincolato” (non essendo mai stato il suo tesseramento annullato o revocato) fino all’attuale tesseramento con la A.C. Dozzese; in sede di tesseramento, il calciatore ha presentato autocertificazione attestante di non essere mai stato tesserato per altre federazioni.
Su tali premesse, la reclamante inferisce di avere ritenuto il calciatore a tutti gli effetti “Formato in Italia” e di non avere conseguentemente ritenuto necessario dover aggiornare i dati sul Sistema Centrale AS400 perché, a suo avviso, tale operazione sarebbe dovuta soltanto “se il giocatore è residente in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età e mai tesserato fino a quel momento”.
L’appellante, in definitiva, lamenta che il Giudice Sportivo non avrebbe correttamente valutato la posizione di tesseramento del calciatore il quale - in quanto nato e cresciuto in Italia ove ha sempre risieduto - andava considerato quale “formato”, essendo in possesso del requisito previsto dal più volte citato C.U. n. 1, Paragrafo A/3, lett. f), che tale qualifica riconosce a quei calciatori che “risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età” (sub lett. d).
La reclamante eccepisce l’irrilevanza, viceversa valorizzata dal Giudice Sportivo, della mancata osservanza della procedura di richiesta dell’attestazione ai sensi del medesimo C.U., ritenendo che il possesso, in capo al calciatore Carmine Pierno, del requisito sostanziale previsto dalla norma, debba sempre e comunque prevalere sull’inosservanza di un mero requisito procedurale e/o di forma, posto che, nella specie, sarebbe rimasta comunque assicurata la regolarità della competizione.
Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e il ripristino del risultato ottenuto sul campo.
E) La ASD Athletic Calcio a 5 non ha presentato memorie.
F) Il reclamo è stato quindi trattato nella riunione del 6 aprile 2022 e deciso come da dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento, dovendosi al riguardo confermare la recente decisione di questa Sezione n.105/CSA del 15/12/2021 su una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella qui in esame e le cui motivazioni vengono di seguito richiamate con gli opportuni adattamenti del caso.
La Lega Nazionale Dilettanti – Divisione di Calcio a 5, in data 1.7.2021, ha emanato il C.U. n. 1 recante, tra le altre, le disposizioni per la partecipazione al campionato di Serie “B” (paragrafo A/3).
Al paragrafo A/3 lett. f), il suddetto C.U., nel disciplinare i limiti di impiego dei calciatori, prevede che in tali gare (oltre a quelle di Coppa Italia) “è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 8 (otto) calciatori formati in Italia di cui due nati successivamente al 10 gennaio 2001”.
La medesima norma (chiaramente ispirata alla tutela ed alla valorizzazione dei vivai nazionali) individua altresì, nello specifico, le caratteristiche che i calciatori devono possedere per poter essere considerati “formati”, suddivise in quattro gruppi, dei quali i primi tre (a, b, c) in funzione dell’età e della decorrenza del tesseramento ed un quarto (d) riservato ai calciatori “residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età”, con la precisazione che “in tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l’area on line, l’attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all’uopo prevista”.
La ratio di tale ultima disposizione è facilmente spiegabile.
Mentre per i calciatori di cui ai primi tre gruppi, i dati anagrafici e di tesseramento di ciascuno sono già presenti negli archivi federali, così consentendo alla Lega di verificare ex officio i requisiti di ciascuno e di inserirli con la relativa qualifica/status nei tabulati delle singole società, per i calciatori del quarto gruppo, per i quali è invece necessario verificare la residenza in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età, tale verifica non può che essere avviata su richiesta di parte con la presentazione della necessaria documentazione di supporto, all’esito della quale la Lega rilascia l’attestazione che, a sua volta, costituisce il titolo per l’inserimento del calciatore nel tabulato della società con la qualifica di “formato”.
Ciò premesso, la presente controversia è evidentemente circoscritta all’accertamento della posizione del calciatore Pierno Carmine in occasione della gara del 16/02/2022 tra ASD Athletic Calcio a 5 – A.C. Dozzese: in particolare, se il calciatore possa o meno considerarsi “formato”, non essendo contestato né il dato fattuale del mancato possesso, in capo al medesimo, dell’attestazione e della conseguente omessa indicazione come “formato” sul tabulato della società, né l’essenzialità di tale accertamento, in funzione del raggiungimento del numero minimo di calciatori formati schierati dalla A.C. Dozzese in occasione della gara in questione.
Ebbene, non vi è dubbio che il mancato rilascio dell’attestazione e l’assenza della relativa indicazione sul tabulato della società, non consentono di attribuire al calciatore Pierno Carmine lo status di calciatore formato.
Sul punto, questa Corte Sportiva più volte ha avuto occasione di affermare che “il sistema centrale informatico AS 400 non distingue lo status della calciatrice dilettante formata in Italia da quello della calciatrice mera dilettante. Tale status è invece evincibile dai tabulati ufficiali dei calciatori tesserati di ogni singola società curati dalla Lega Nazionale Dilettanti, tabulati che vengono di volta in volta aggiornati, in base alle richieste di tesseramento inoltrate dalle società medesime, con l’inserimento dei dati riferibili ai singoli calciatori tesserati. Da tale punto di vista, non è corretta l’affermazione della A.S.D. M. calcio a 5 femminile, secondo cui il tabulato sarebbe in ogni tempo modificabile a cura della società interessata: viceversa, le modifiche dei dati presenti sul tabulato vengono invece apportate dalla Lega solo previa specifica comunicazione da parte delle società stesse e previa verifica dello status attribuibile ai singoli calciatori da parte dei Comitati Regionali e delle Divisioni Nazionali, ancorché il tesseramento dei calciatori dilettanti non sia condizionato al rilascio di un formale visto di esecutività, così come avviene per i calciatori professionisti. Da ciò deriva che lo status di calciatore dilettante spendibile in ambito federale può ritenersi acquisito, indipendentemente dalla ricorrenza delle condizioni che lo legittimano, solo da momento in cui esso viene ufficializzato con il suo inserimento o nel sistema informatico centrale AS 400 oppure, per ulteriori specificazioni, nei tabulati calciatori delle società curati dalla L.N.D.: ed è solo da tale momento che quello status diviene efficace ed opponibile erga omnes in ambito federale” (Corte sport. App., in C.U. FIGC 22 gennaio 2018, n. 077/CSA; in senso conforme, Corte sport. App., in C.U. FIGC 21 maggio 2018, n. 147/CSA; Corte Sport. App., in C.U. FIGC 7 agosto 2018, n. 015/CSA; Corte Sport. App., in C.U. FIGC 17 aprile 2019, n. 135/CSA).
È dunque evidente che le stringenti disposizioni imposte dal C.U. n. 1, lungi dall’esaurirsi in meri adempimenti di carattere formale, rispondono invece ad un’esigenza di funzionalità dell’intero sistema, in quanto finalizzate a rendere conosciute o comunque conoscibili a tutte le società che partecipano al medesimo campionato, nonché agli altri soggetti interessati, le posizioni di tesseramento dei singoli calciatori e la regolarità della loro partecipazione alla competizione.
Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, l’appello proposto dalla società A.C.
Dozzese deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce