C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 08/03/2022 – Delibera – Reclami proposti da: A.C. Siniscola 2010 e U.S.Irgolese Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 33 della Delegazione LND di Nuoro del 24.02.2022 Gara: Irgolese / Siniscola 2010 del 19.02.2022 Campionato: Terza Categoria Nuoro
Reclami proposti da: A.C. Siniscola 2010 e U.S.Irgolese Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 33 della Delegazione LND di Nuoro del 24.02.2022 Gara: Irgolese / Siniscola 2010 del 19.02.2022 Campionato: Terza Categoria Nuoro
La U.S. Irgolese 1976 ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo Territoriale, in ordine alla gara in epigrafe, ha disposto la squalifica del calciatore Giovanni Ballore per quattro gare effettive, “per avere, a seguito di aggressione, inseguito il calciatore avversario colpendolo a sua volta con un pugno nella schiena, concretando pertanto una condotta violenta ai sensi dell’art. 38 C.G.S.” La società reclamante, nelle sue difese, nega almeno in parte i fatti riportati nel referto arbitrale. In particolare, pur ammettendo che il proprio calciatore, dopo aver subito un fallo di gioco dall’avversario, ha reagito con veemenza, precisa che l’episodio si è concretizzato in un testa a testa che ha visto confrontarsi i due giocatori, senza che sia poi seguita alcuna condotta violenta. La U.S. Irgolese, contestualizza l’episodio a margine di una gara particolarmente sentita tra due squadre che giocavano per il primo posto nella classifica del campionato e, pur condannando l’episodio, lo riconduce ad una conseguenza del carico agonistico determinato dalla posta in gioco, circostanza avvalorata dal fatto che, al triplice fischio, si è immediatamente assopita ogni forma di veemenza, soprattutto tra i due calciatori che si sono immediatamente chiariti. La A.C. Siniscola 2010 ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo Territoriale, in ordine alla gara in epigrafe, ha disposto la squalifica del calciatore Marco Pili per quattro gare effettive, “per avere, lontano dall’azione di gioco, colpito con un pugno il calciatore avversario concretando così una condotta violenta ai sensi dell’art. 38 C.G.S.”. Nell’atto di reclamo la A.C. Siniscola 2010 ammette che il proprio tesserato, durante una azione di gioco, ha commesso il fallo, consistito in un calcio sulla gamba del calciatore avversario, ma nega che lo stesso si sia reso responsabile di averlo successivamente colpito con un pugno. La Società reclamante, rileva altresì che, in detta circostanza, il calciatore avversario reagiva con veemenza nei confronti del Pili, precisando tuttavia che tra i due tesserati vi è stato uno scambio acceso di vedute concretizzatosi in un c.d. testa a testa. La reclamante, che pure ha rappresentato che tra i due contendenti c’è stata subito la riappacificazione, conclude chiedendo la riduzione della squalifica nella misura più equa in considerazione della descritta sequenza dei fatti. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
-letti gli atti, riuniti i reclami avverso la medesima delibera del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicata; -rilevato che nessuna delle parti reclamanti è comparsa all’udienza per rendere dichiarazioni; ritenuto che le prospettazioni offerte nei rispettivi reclami non siano idonee a inficiare la ricostruzione degli eventi così come descritta nel referto arbitrale, anche alla luce del fatto che nemmeno le Società reclamanti negano l’accaduto, limitandosi a descriverlo in termini di minore gravità; -rilevato che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è superiore al minimo edittale; -considerato che dal referto arbitrale emerge come i giocatori non abbiano riportato alcun danno fisico e che la ricostruzione dei fatti in esso contenuta non consente di evidenziare peculiarità della vicenda che permettano di discostarsi dal minimo edittale, non emergendo circostanze specifiche rispetto ad una condotta violenta reciproca; -ritenuto, pertanto, che sia possibile ridurre le sanzioni inflitte come da dispositivo; tutto ciò rilevato, ritenuto e considerato, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA di accogliere i reclami nei termini di cui sopra e, per l’effetto, di ridurre la squalifica dei calciatori Marco Pili e Giovanni Ballore a tre gare effettive. Si dispone la restituzione del Contributo versato dalle parti.
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