C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 125 del 05/04/2022 – Delibera – Reclamo proposto da: U.S. Tonara Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 112 del C.R. Sardegna del 17.03.2022 Campionato: Under 19 Juniores Regionali
Reclamo proposto da: U.S. Tonara Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 112 del C.R. Sardegna del 17.03.2022 Campionato: Under 19 Juniores Regionali
MOTIVI – udienza del 04.04.2022 La U.S. Tonara ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha disposto di infliggere alla ricorrente le sanzioni dell'esclusione dal campionato e dell'ammenda di euro 2000,00. Nell’atto di reclamo la società U.S. Tonara, a mezzo del proprio legale, ha sostenuto l'erronea valutazione dei fatti oggetto di ricorso, ritenendo che, nel caso concreto, il Giudice Sportivo non abbia tenuto conto delle circostanze di difficoltà in cui si trova a dover giocare la squadra ricorrente, che definisce causa di forza maggiore. La difesa della ricorrente sostiene, in proposito, che la fissazione infrasettimanale della partita, unita alla rilevante distanza che la squadra avrebbe dovuto percorrere per raggiungere la sede di svolgimento dell'incontro, avrebbe reso impossibile la partecipazione alla gara dell'U.S. Tonara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti, osserva che il reclamo non contiene alcuna motivazione idonea a inficiare l'attendibilità della decisione adottata dal G.S., perfettamente corrispondente a quanto previsto dall'art. 53 delle N.O.I.F. La citata disposizione, infatti, sancisce testualmente che, in caso di doppia rinuncia alla disputa di gare, la Società debba essere “esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale”. È pacifico che la reclamante, con la rinuncia alla disputa della gara contro la U.S. Cannonau Jerzu Picchi, abbia integrato la fattispecie di cui sopra, e che nessun elemento apprezzabile sia stato addotto al fine di giustificare concretamente tale circostanza. Alla luce di quanto sopra, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA: - di rigettare il reclamo, confermando le sanzioni inflitte. Dispone l'incameramento del Contributo.
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