C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 125 del 05/04/2022 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. Lulese 1981 Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 116 del C.R. Sardegna del 24.03.2022 Gara: Santu Predu – Lulese 1981 del 19.03.2022 Campionato: Seconda Categoria

Reclamo proposto da: A.S.D. Lulese 1981 Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 116 del C.R. Sardegna del 24.03.2022 Gara: Santu Predu – Lulese 1981 del 19.03.2022 Campionato: Seconda Categoria

MOTIVI – udienza del 04.04.2022 La A.S.D. Lulese ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in ordine alla gara in epigrafe, ha disposto la squalifica del calciatore Silvio Goddi per cinque gare effettive, poiché, “dopo aver subito un fallo di gioco, peraltro prontamente rilevato dal direttore di gara, reagiva tentando di venire a contatto con un calciatore avversario, ma veniva inizialmente trattenuto dai compagni. Riusciva tuttavia a divincolarsi e quindi colpiva l’avversario con un violento pugno al volto, procurandogli forte dolore e un ematoma. Sanzione irrogata ai sensi dell’art. 38 del C.G.S., valutata la particolare gravità della condotta violenta.” Nell’atto di reclamo la società A.S.D. Lulese, pur ammettendo che il proprio calciatore ha reagito dopo il fallo subito, nega che lo stesso abbia posto in essere la descritta condotta violenta, limitandosi, sempre secondo la difesa, ad aver spintonato l’avversario che nell’azione precedente lo aveva colpito duramente. In sintesi, la Lulese ritiene che il proprio tesserato ha posto in essere una reazione sicuramente scomposta, motivata dal rischio appena corso in seguito al fallo subito, ma nega che lo abbia poi colpito con un pugno. Conclude per la riduzione della squalifica, previa riqualificazione della condotta. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti, osserva che dal contenuto del reclamo non emerge alcuna ricostruzione atta a destituire di fondamento la descrizione dei fatti precisa e circostanziata, riportata dal Direttore di gara nel proprio referto (dichiarazioni che oltremodo godono del privilegio di prova, in ossequio del disposto di cui all’art. 61 CO I del C.G.S.), il quale ha analiticamente descritto la condotta del calciatore Goddi che, nonostante l’intervento dei propri compagni, ha colpito con un pugno violento l’avversario. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene corretta la qualificazione della condotta nella fattispecie più grave di cui all’articolo 38 C.G.S. e DELIBERA: - rigettare il reclamo, confermando la squalifica del calciatore Silvio Goddi per cinque gare effettive. Dispone l’incameramento del contributo.

 

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