C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 21/10/2021 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. Badesi 09 Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 24 del C.R. Sardegna del 07.10.2021 Gara: Badesi 09 – C.U.S. Sassari del 03.10.2021 Campionato: Prima Categoria Rif. Dispositivo C.U. n° 31 del 18.10.2021
Reclamo proposto da: A.S.D. Badesi 09 Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 24 del C.R. Sardegna del 07.10.2021 Gara: Badesi 09 – C.U.S. Sassari del 03.10.2021 Campionato: Prima Categoria Rif. Dispositivo C.U. n° 31 del 18.10.2021
La Corte, Delibera, in parziale accoglimento del reclamo - di ridurre la sanzione della squalifica del calciatore Fiori Gavino a tre gare effettive; Dispone la restituzione del contributo. La Società A.S.D. Badesi 09 ha proposto tempestivo reclamo avverso la decisone del G.S. che ha inflitto la squalifica per 4 gare effettive, al calciatore Gavino Fiori, siccome: “espulso al 16° del secondo tempo per aver insultato il Direttore di Gara, dopo il termine dell’incontro si avvicinava allo stesso arbitro, reiterando il comportamento ingiurioso, e con atteggiamento intimidatorio gli rivolgeva espressioni minacciose, finché non veniva allontanato di forza dai Dirigenti presenti.” La società reclamante, nelle proprie difese, riconosce che il comportamento del suo tesserato è stato irriguardoso, ma sollecita la qualificazione della fattispecie concreta come violazione dell’art. 36 comma 1 lett.a C.G.S., pure rimarcando che le successive richieste di spiegazioni del suo tesserato “inizialmente civili” non hanno determinato alcun contatto, chiedendo perciò la riduzione della squalifica. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento, anche con particolare riferimento agli scritti difensivi, con i quali la A.S.D. Badesi 09 ha comunque riconosciuto che il comportamento del suo tesserato è stato irriguardoso e pure reiterato, poiché il fatto integra, stante l’assenza di contatto fisico, la fattispecie di cui all’art. 36 comma 1 lett.a C.g.s., punita con una sanzione edittale minina di due giornate, osserva che: fermo il disposto di cui al comma 1 dell’articolo 61 C.G.S. che accorda fede privilegiata di prova al referto arbitrale, questa Corte ritiene tuttavia di poter ridurre la sanzione irrogata a tre giornate giacché, pur trattandosi di una condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti dell’arbitro, detto comportamento, seppur reiterato, può essere censurato dalla fattispecie di cui al comma 1 lett.a dell’articolo 36 C.g.s., per non essersi tale condotta concretizzatasi in un contatto fisico con lo stesso Direttore di gara. Per tale ragione appare più equo ridurre la squalifica a tre gare effettive. Per quanto sopra, la Corte d’Appello Territoriale, in accoglimento del ricorso, DELIBERA di ridurre la sanzione della squalifica del calciatore Gavino Fiori a tre gare effettive. Dispone la restituzione della contributo.
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