C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 11/11/2021 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. Ittiri Sprint Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 33 del C.R. Sardegna del 21.10.2021 Gara: Ittiri Sprint – New Codrongianos del 10.10.2021 Campionato: Prima Categoria Rif. Dispositivo C.U. n° 44 del 08.11.2021

Reclamo proposto da: A.S.D. Ittiri Sprint Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 33 del C.R. Sardegna del 21.10.2021 Gara: Ittiri Sprint – New Codrongianos del 10.10.2021 Campionato: Prima Categoria Rif. Dispositivo C.U. n° 44 del 08.11.2021

 

Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 21.10.21 del Comitato Regionale Sardegna F.I.G.C., ha rigettato nel merito il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Ittiri Sprint in ordine alla regolarità della gara di cui in epigrafe. La ricorrente eccepiva che la Società New Codrongianos avesse inserito in distinta col numero 14 il calciatore Ligas Nicola, nonostante che egli fosse stato tesserato per la suddetta Società solo la mattina dello stesso giorno della gara, in violazione dell’articolo 39 comma 3 N.O.I.F. , secondo cui in ambito dilettantistico un calciatore può essere utilizzato solo dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell’accordo di trasferimento. Di conseguenza la stessa ricorrente chiedeva al Giudice Sportivo di disporre, a carico della Società New Codrongianos, ai sensi dell’art. 10 comma 6 C.G.S., la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3. La Società Ittiri Sprint affermava inoltre di non ritenere invece applicabile, nella fattispecie in esame, la sanzione dell'ammenda prevista dall'articolo 39 comma 5 N.O.I.F., in quanto essa sarebbe una sanzione residuale applicabile solo nel caso in cui il giocatore sia utilizzato in gare non ufficiali. La Società New Codrongianos inviava memoria difensiva, rimettendosi alle decisioni del Giudice; riconosceva il fatto contestato e lo attribuiva ad un errore dovuto alla mancata conoscenza della norma sopra indicata. Il Giudice Sportivo, pur riconoscendo la sussistenza dell'irregolarità eccepita, ha ritenuto di non dover accogliere la richiesta della ricorrente di sanzionare la Società New Codrongianos con la perdita della gara a tavolino; si afferma nella delibera che l'articolo 39 comma 5 delle N.O.I.F. prevede l'ammenda quale unica sanzione tipica per la violazione de qua, lasciando salva l'applicazione di sanzioni più elevate solo nell'ipotesi di violazioni più gravi di quella in esame. Il Giudice, pertanto, non avendo rilevato fatti più gravi da punire con sanzioni più severe, ha irrogato a carico della New Codrongianos, l'ammenda di € 600,00, e nel contempo ha omologato il risultato conseguito sul campo di 2-1 a favore della stessa, disponendo inoltre l'incamero del contributo. La Società Ittiri Sprint ha quindi presentato rituale reclamo avverso la suddetta delibera, reiterando la richesta di ottenere la vittoria della partita a tavolino, sostenendo l'applicabilità, nel caso in esame, di quanto disposto dall'articolo 10 comma 6 C.G.S., che prevede la sanzione della perdita della gara alla società che faccia partecipare ad una partita calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; infatti, secondo la reclamante, il Ligas non avrebbe avuto titolo per essere inserito in distinta, non essendo ancora stato perfezionato il trasferimento il giorno della gara. La reclamante ravvisa il «fatto più grave», che legittimerebbe l'applicazione della sanzione della perdita della gara a tavolino, nella circostanza che il Ligas, il giorno 10 ottobre, risultava ancora tesserato per un'altra società e solo poche ore prima della partita il nuovo tesseramento veniva inserito nel portale FIGC. A sostegno della propria tesi, la reclamante ha richiamato alcune decisioni del Giudice Sportivo, che hanno disposto la perdita della gara per avere fatto giocare un calciatore non ancora regolarmente tesserato. La Corte, tutto ciò premesso, ritiene che la norma di cui all'articolo 39 comma 5 N.O.I.F., che prevede la sanzione dell'ammenda nel caso che un calciatore sia utilizzato prima dei termini stabiliti nello stesso articolo, è chiaramente una disposizione tassativa, che può essere derogata solo in presenza di violazioni più gravi per il Codice di Giustizia Sportiva, quale potrebbe essere, ad esempio, l'assenza di un regolare tesseramento al momento della gara. Nel caso in esame invece il tesseramento era già stato perfezionato; l'irregolarità consiste semplicemente nel fatto di avere giocato prima del decorso dei termini previsti dalla normativa federale; e per tale fattispecie la sanzione applicabile è unicamente quella pecuniaria. La Corte, ritiene, pertanto che la delibera del Giudice Sportivo debba essere integralmente confermata, non sussistendo gli estremi per l'irrogazione della sanzione della perdita della gara a carico della Società New Codrongianos. La Corte dispone altresì l'incamero del contributo versato per il giudizio d'appello, confermando l'analogo incamero per il giudizio di I° grado, ritenuta non corretta l'osservazione in proposito della reclamante, secondo cui il ricorso non sarebbe stato comunque infondato nel merito, essendo stata eccepita una irregolarità ritenuta dal Giudice effettivamente sussistente. Infatti il ricorso di I° grado, nel sollecitare l'irrogazione della sanzione della perdita della gara a tavolino a carico della New Codrongianos, escludeva esplicitamente l'applicabilità dell'ammenda, ipotesi questa valutata totalmente infondata. La Corte, per questi motivi. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla Società Ittiri Sprint avverso la delibera del Giudice Sportivo, in relazione alla gara Ittiri Sprint - New Codrongianos, e pertanto di: - Omologare la suddetta gara con il risultato conseguito sul campo di 1-2 - confermare l’ammenda di € 600,00 a carico della Società New Codrongianos. Dispone l’incamero del contributo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it