C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 11/11/2021 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. Fanum Orosei Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 33 del C.R. Sardegna del 21.10.2021 Gara: Burgos – Fanum Orosei del 18.10.2021 Campionato: Seconda Categoria Rif. Dispositivo C.U. n° 44 del 08.11.2021

Reclamo proposto da: A.S.D. Fanum Orosei Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 33 del C.R. Sardegna del 21.10.2021 Gara: Burgos – Fanum Orosei del 18.10.2021 Campionato: Seconda Categoria Rif. Dispositivo C.U. n° 44 del 08.11.2021

 

La A.S.D. Fanum Orosei ha proposto reclamo avverso la decisione Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n° 33 del 21 ottobre 2021, in relazione alla partita U.S. Burgos vs A.S.D. Fanum Orosei, disputata in data 18 ottobre 2021, con la quale è stato squalificato il calciatore Antonio Siotto, per quattro gare effettive, siccome: ”espulso per doppia ammonizione, dopo il termine della gara colpiva con un violento schiaffo al volto un calciatore avversario, provocandone la reazione.”. La Società reclamante non è comparsa e non ha inviato ulteriori memorie difensive.

La Corte Sportiva Territoriale d’Appello, letti gli atti, rileva che il reclamo non è stato preannunciato nei termini di cui al disposto del CO II dell’articolo 76 C.G.S., atteso che la dichiarazione pervenuta in data 22 ottobre conteneva un file impossibile da aprire e scaricare. Nondimeno, in detta circostanza, non veniva neppure versato il contributo. Neppure degna di rilievo è la successiva comunicazione via pec del 27 ottobre 2021 che, anche a prescindere dal contenuto e della sua denominazione di reclamo, è certamente pervenuta oltre il termine di cui al CO III del predetto articolo 76 del C.G.S.. Per questi motivi, attesa la perentorietà dei termini, espressamente prevista al CO III dell’articolo 76 C.G.S., la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, DICHIARA l’inammissibilità del reclamo e dispone l’incamero del contributo.

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