C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 11/11/2021 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. Decimo 07 Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 16 della Delegazione LND di Cagliari del 28.10.2021 Gara: Decimo 07 – Airone del 23.10.2021 Campionato: Under 17 Allievi Provinciali di Cagliari Rif. Dispositivo C.U. n° 44 del 08.11.2021

 

Reclamo proposto da: A.S.D. Decimo 07 Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 16 della Delegazione LND di Cagliari del 28.10.2021 Gara: Decimo 07 - Airone del 23.10.2021 Campionato: Under 17 Allievi Provinciali di Cagliari Rif. Dispositivo C.U. n° 44 del 08.11.2021

 

La società DECIMO 07, con tempestivo reclamo ha impugnato la decisione del G.S., pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 16 del 28/10/2021, esclusivamente nella parte in cui ha comminato ai propri atleti le seguenti sanzioni: -Squalifica per n. 3 gare effettive i calciatori: Piga Mattia, Collu Andrea e Palmas Emanuele. Il G.S. ha così provveduto sulla base delle risultanze del referto arbitrale in cui il direttore di gara attesta quanto accaduto al termine della medesima e descrive le condotte dei calciatori destinatari delle sanzioni. La Società reclamante ricorre per richiedere la rideterminazione delle sanzioni, poiché riteneva che i propri atleti “non sono mai stati allontanati dal terreno di gioco col provvedimento disciplinare del cartellino rosso ma sono stati ammoniti” in sostanza, la ridetta società ritiene che Piga Mattia, Collu Andrea e Palmas Emanuele non siano stati raggiunti dal provvedimento di espulsione in quanto non sono stati allontanati dal terreno di gioco. Il Giudice Sportivo ha correttamente tenuto conto del rapporto arbitrale poiché al minuto 33’ del secondo tempo di gioco, a seguito della segnatura di una rete da parte della società Airone, un gruppo di giocatori della società Decimo 07 riconosciuti in Piga Mattia (n. 10), Collu Andrea (n. 17) e Palmas Emanuele (n. 18), accerchiavano il direttore di gara nei limiti della propria area di rigore, e rivolgevano all’arbitro espressioni irriguardose. Il direttore di gara a tal punto, sentendosi minacciato, decretava la fine della gara e provvedeva ad espellerli dal campo. All’esito del procedimento, letti gli atti compreso il referto arbitrale da dove emerge chiaramente l’espulsione dei ridetti atleti del Decimo 07 e gli allegati, questa Corte ritiene equa la decisone assunta dal Giudice Sportivo considerando la condotta posta in essere dai giocatori del Decimo 07 Piga Mattia, Collu Andrea e Palmas Emanuele sussumibile nella fattispecie ex art. 36 C.G.S.. PQM la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA il rigetto del reclamo del Decimo 07 e dispone l’incamero del contributo già versato.

 

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