C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 23/11/2021 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D Segariu Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 45 del C.R. Sardegna del 11.11.2021 Gara: Senorbì – Segariu del 07.11.2021 Campionato: Seconda Categoria
Reclamo proposto da: A.S.D Segariu Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 45 del C.R. Sardegna del 11.11.2021 Gara: Senorbì - Segariu del 07.11.2021 Campionato: Seconda Categoria
La società ASD Segariu, ha proposto tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n° 45 del 11 novembre 2021, in relazione alla partita Pol. Senorbì vs ASD Segariu, disputata in data 7 novembre 2021, decisione con la quale il calciatore Martino Garau è stato squalificato per quattro gare effettive perché “dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, lanciava il pallone in direzione dell’arbitro colpendolo. Lo stesso al termine dell’incontro si scusava con il direttore di gara per l’accaduto”. La società reclamante non è comparsa. La Corte Sportiva Territoriale d’Appello letti gli atti; rilevato che con l’impugnazione la società reclamante chiede una congrua riduzione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo sostenendo che il gesto del calciatore debba essere considerato quale un gesto di stizza, non connotato dall’intenzionalità di colpire il direttore di gara; ritenuto che il reclamo sia infondato in quanto la condotta del calciatore così come accertata dal direttore di gara e valutata dal Giudice Sportivo costituisce certamente una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro, tanto che è pacifico che essa sia stata posta in essere all’esito della rete segnata dagli avversari su calcio di rigore che aveva provocato “vivaci proteste” da parte dei giocatori del Segariu, sicché essa si configura come una manifestazione plateale di disapprovazione dell’operato del direttore di gara; ritenuto che l’aver colpito l’arbitro con il pallone – circostanza questa per la quale ha fede privilegiata il referto del direttore di gara, che ha lamentato anche dolore al collo e alla testa e che in ogni caso può ritenersi provata dalla circostanza che il giocatore poi si sia recato nello spogliatoio dell’arbitro per chiedere scusa per l’accaduto, evento questo che sarebbe privo di significato ove, come invece contraddittoriamente affermato nel reclamo, il giocatore non avesse colpito l’arbitro con il pallone – integri anche i presupposti del ‘contatto fisico’ di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) c.g.s.; ritenuto, pertanto, che la sanzione comminata sia congrua e pari al minimo previsto per la fattispecie addebitata; P.Q.M. Rigetta il reclamo della ASD Segariu e dispone l’incamero del contributo versato.
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