C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 02/12/2021 – Delibera – Reclamo proposto da: Pol. Taloro Gavoi Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 50 del C.R. Sardegna del 18.11.2021 Gara: Porto Rotondo – Taloro Gavoi del 14.11.2021 Campionato: Eccellenza Regionale Rif. Dispositivo di cui al C.U. n° 57 del 29.11.2021
Reclamo proposto da: Pol. Taloro Gavoi Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 50 del C.R. Sardegna del 18.11.2021 Gara: Porto Rotondo – Taloro Gavoi del 14.11.2021 Campionato: Eccellenza Regionale Rif. Dispositivo di cui al C.U. n° 57 del 29.11.2021
La Società Taloro Gavoi ha proposto tempestivo reclamo avverso la decisone del G.S. che ha inflitto le seguenti sanzioni: alla Società Taloro Gavoi € 600,00 di ammenda e obbligo di disputare una gara a porte chiuse poiché “per tutta la durata della gara, i propri sostenitori, riconoscibili per i cori in sostegno della squadra, rivolgevano espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti degli ufficiali di gara”; squalifica per 4 gare effettive, al calciatore Mastio Roberto Michele, siccome: “a seguito dei provvedimenti arbitrali assunti nel corso del primo tempo della gara , rivolgeva all'arbitro frase denigratoria“; squalifica per 3 gare effettive al calciatore Fois Emanuele espulso al 40 ° del primo tempo per aver rivolto frasi offensive nei confronti dell'assistente n.1 dell'arbitro e reiterava alla fine del primo tempo le espressioni ingiuriose mentre questi si trovava sulla porta del proprio spogliatoio.” La società reclamante, nelle proprie difese, sostiene che per quanto riguarda l'ammenda appare inverosimile che le frasi ingiuriose siano state pronunciate dall'inizio alla fine della gara poiché nessun episodio significativo si è verificato all'inizio della stessa. Quanto alla sanzione inflitta al tesserato Mastio sostiene che la condotta si è concretizzata in frasi ingiuriose e offensive senza determinare alcun contatto fisico, chiedendo perciò la riduzione della squalifica, così come previsto dal codice di Giustizia Sportiva. Con riguardo alla sanzione inflitta al tesserato Fois Emanuele, la società rappresenta che non vi è stata alcuna reiterazione delle contestazioni concretizzatesi in frasi ingiuriose, sollecitando una riduzione della squalifica. La Corte d’Appello territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento, sentito l'arbitro a chiarimenti e rilevato che la società, pur avendone fatto richiesta, non si è presentata, osserva: quanto all'ammenda ritiene di poter accogliere parzialmente la richiesta di riduzione della sanzione inflitta che si ritiene indicare congruamente in € 300,00 di ammenda, confermando nel resto. Questa Corte ritiene ancora di poter ridurre la sanzione irrogata a Mastio Roberto Michele ai sensi dell'articolo 36 comma 1. lett. a) a numero due giornate di squalifica poiché le condotte addebitategli non si sono concretizzate in alcunché di violento. Conferma la sanzione a numero 3 giornate di squalifica al giocatore Fois Emanuele poiché è provato che a seguito dell'espulsione ha reiterato il suo atteggiamento oltraggioso nei confronti del direttore di gara. Per quanto sopra, la Corte sportiva d’Appello Territoriale, in parziale accoglimento del ricorso, DELIBERA di ridurre l'ammenda inflitta alla Società Taloro Gavoi nella misura di € 300,00, di ridurre la squalifica del calciatore Mastio Roberto Michele a due gare effettive, conferma la squalifica del calciatore Emanuele Fois a tre gare effettive e di confermare nel resto. Dispone la restituzione del contributo versato.
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