C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 10/12/2021 – Delibera – Reclamo proposto da: Pol Malaspina Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 50 del C.R. Sardegna del 18.11.2021 Gara: Ozierese 1926 – Malaspina del 12.11.2021 Campionato: Under 19 Juniores Regionali Rif. Dispositivo di cui al C.U. n° 61

Reclamo proposto da: Pol Malaspina Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 50 del C.R. Sardegna del 18.11.2021 Gara: Ozierese 1926 - Malaspina del 12.11.2021 Campionato: Under 19 Juniores Regionali Rif. Dispositivo di cui al C.U. n° 61

 

La reclamante A.S.D. Polisportiva MALASPINA proponeva tempestivamente preannuncio (in data 20.11.2021) e poi reclamo (in data 22.11.2021) avverso la decisione del giudice sportivo, pubblicata con Comunicato ufficiale n. 50 del 18.11.2021, che ha ravvisato una “condotta violenta” nel comportamento tenuto dall’allenatore della A.S.D. Malaspina, PIREDDA Daniele, sanzionandola con la squalifica per un anno (fino al 22.11.2022). Il rapporto dell’ufficiale di gara riferisce che al 44° minuto del 2° tempo veniva espulso Piredda Daniele, allenatore del Malaspina, poiché mentre il pallone era in gioco entrava nel terreno di gioco assieme ad un giocatore di riserva, interferendo col giuoco stesso e urlando in maniera esagitata e con evidenti intenzioni intimidatorie nei suoi confronti, pronunciando a gran voce le frasi minacciose riportate nel referto e precisando che “alla notifica del provvedimento di espulsione mi colpiva con estrema violenza la mano che reggeva il cartellino rosso, provocandomi un acuto dolore alle dita, che per qualche secondo mi impediva di notificare l’espulsione al giocatore che contestualmente a lui aveva invaso il terreno di gioco. Piredda Daniele, dopo questa esplosione di violenza, continuava a rimanere sul terreno di gioco per tre minuti. Seguitando ad insultare e minacciare tanto l’arbitro quanto i giocatori e dirigenti dell’Ozierese con altre frasi riportate nel referto. Finita la gara, il Piredda continuava a trovarsi all’interno dell’impianto sportivo e mentre le squadre scendevano dal campo agli spogliatoi, minacciava con estrema violenza verbale e in maniera credibile i dirigenti dell’Ozierese, sempre ricordandogli che alla partita di ritorno si sarebbero trovati in pericolo. Il tutto continuava negli spogliatoi, con ingresso anche di persone esterne all’interno degli stessi; la situazione si faceva molto “calda”, per poco si è scongiurata l’aperta violenza fisica fra i presenti. Non sono stati acquisiti altri elementi di prova, diversi dal referto arbitrale. La ASD Polisportiva Malaspina ha proposto tempestivo reclamo, con il quale, premessa una osservazione sulla inopportunità della designazione dell’arbitro, che sarebbe affiliato alla sezione arbitrale di Ozieri, sarebbe ivi residente e sarebbe persino amico di alcuni giocatori dell’Ozierese (come allegato da documentazione Facebook), deduce: a) Insussistenza della condotta violenta nei confronti del direttore di gara, perché sarebbe inidonea a produrre una lesione personale e/o a porre in pericolo l’integrità fisica dell’arbitro, che avrebbe subito - testualmente secondo la tesi difensiva - “l’impatto involontario tra il dorso delle dita della mano del Piredda e quelle del direttore di gara nel momento in cui gli veniva esibito il cartellino rosso, avendo il tecnico del Malaspina tentato istintivamente di allontanare il cartellino dalla propria vista in segno di dissenso” . b) Insussistenza dell’intenzione di porre in essere una condotta violenta, perché il gesto dell’allenatore non sarebbe stato indirizzato ad aggredire e/o provocare lesioni al direttore di gara, non avrebbe avuto finalità coercitive, data la tenuità dell’impatto con il dorso della mano, tanto che il cartellino restava nelle dita dell’arbitro, il quale poteva notificare l’espulsione anche ad altro membro della panchina che protestava. c) Si nega qualsiasi responsabilità relativamente ai fatti successivi all’espulsione, che sarebbero stati provocati dall’accesso negli spogliatoi dei sostenitori dell’Ozierese . La reclamante conclude pertanto nel merito, in via principale: in relazione all’allenatore Piredda, chiedendo di riconoscere l’insussistenza della condotta violenta ex art. 35 C.G.S. e qualificare la condotta come meramente ingiuriosa, con squalifica limitata a due giornate in relazione alla ASD Malaspina, sollecitando di escludere le sanzioni amministrative.

In subordine, si conclude: per il riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 13 CGS, con conseguente riduzione della squalifica a quattro giornate o nella misura ritenuta equa, senza sanzioni per la ASD Malaspina. Si sollecita in ogni caso un’istruzione probatoria, chiedendo l’ammissione di prova testimoniale nella persona dei Signori COZZULLA Francesco, PINNA Fabrizio e PULINAS Giampiero, tutti asseritamente presenti ai fatti. Nell’atto di trasmissione del reclamo si chiede di sentire il PIREDDA Daniele. Nell’udienza del 6.12.2021, la Corte, ritenuto che la causa sia sufficientemente istruita e sentito il difensore della ASD, su delega del presidente della ASD reclamante, osserva. Il referto arbitrale è piuttosto vago nella indicazione della dinamica dei fatti occorsi, riferendo che “mi colpiva con estrema violenza la mano che reggeva il cartellino rosso, provocandomi un acuto dolore alle dita”, senza precisare se si sia trattato di un colpo volontariamente violento e diretto a produrre una lesione o piuttosto di un urto accidentale che, nel tentativo di spostare la mano dell’arbitro, colpiva involontariamente la stessa. Tanto è vero che egli poteva ammonire immediatamente dopo un giocatore. Sulla scorta di tali obiettive considerazioni, la Corte ritiene che il fatto debba essere qualificato, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. b), come condotta gravemente irriguardosa, che si è concretizzata in un contatto fisico. Di conseguenza, la Corte sportiva d’Appello Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo, DELIBERA - in riforma del provvedimento impugnato di ridurre la squalifica dell’allenatore Piredda Daniele a tutto il 18.02.2022 ed esclude le sanzioni amministrative a carico della Pol. Malaspina. Dispone la restituzione del contributo.

 

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