C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 10/12/2021 – Delibera – Reclamo proposto da: A.C. Florinas A.S.D. Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 54 del C.R. Sardegna del 25.11.2021 Gara: Treselighes – Florinas del 21.11.2021 Campionato: Seconda Categoria Rif. Dispositivo di cui al C.U. n° 61

Reclamo proposto da: A.C. Florinas A.S.D. Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 54 del C.R. Sardegna del 25.11.2021 Gara: Treselighes – Florinas del 21.11.2021 Campionato: Seconda Categoria Rif. Dispositivo di cui al C.U. n° 61

 

La A.C. Florinas Calcio ASD ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n° 54 del 25 novembre 2021, in relazione alla partita Treselighes vs ASD Florinas, disputata in data 21 novembre 2021, con la quale è stato squalificato per tre gare effettive il calciatore Lisai Salvatore in quanto, ”espulso per aver commesso un grave fallo di gioco, dopo la notifica del provvedimento disciplinare proferiva espressione ingiuriosa nei confronti del direttore di gara”. La Società non è comparsa e non ha inviato ulteriori memorie difensive. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento, rileva che negli scritti difensivi la reclamante si è limitata a contestare genericamente la veridicità di quanto riportato dall'arbitro, senza peraltro fornire alcun elemento idoneo a smentire detta ricostruzione o a fornire una prospettazione alternativa. Si ritiene, peraltro, applicabile in questo caso il disposto di cui al comma 1 dell’articolo 61 C.G.S. che accorda fede privilegiata di prova al referto arbitrale, come detto non superabile in assenza di allegazioni in senso contrario. La richiesta di riduzione della sanzione a una giornata di squalifica è, infine, assolutamente inammissibile, in considerazione della cornice edittale stabilita dall'art. 36 comma I lett. a) Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi, visto il citato articolo 61 comma I C.G.S., la Corte sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA - il rigetto del reclamo e la conferma dei provvedimenti impugnati. Dispone l’incamero del contributo.

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