C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 10/12/2021 – Delibera – Reclamo proposto da: Pol. Allai Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 20 della Delegazione Provinciale di Oristano del 25.11.2021 Gara: Sant’Anna 2010 – Pol. Allai del 21.11.2021 Campionato: Terza Categoria di Oristano Rif. Dispositivo di cui al C.U. n° 61
Reclamo proposto da: Pol. Allai Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 20 della Delegazione Provinciale di Oristano del 25.11.2021 Gara: Sant’Anna 2010 – Pol. Allai del 21.11.2021 Campionato: Terza Categoria di Oristano Rif. Dispositivo di cui al C.U. n° 61
Con PEC del 27 novembre 2021, la Società ASD Polisportiva Allai ha proposto preannuncio di reclamo relativo alla gara Sant’Anna- Polisportiva Allai del 21 novembre 2021, e quindi con atto trasmesso il 30 novembre 2021 ha proposto reclamo avverso la sanzione di tre giornate, comminata dal Giudice sportivo territoriale con il provvedimento disciplinare pubblicato nel C.U. n. 20 del 25 novembre 2021 ai giocatori Gabriele Delugas e Napoli Davide. La reclamante lamenta che: - erroneamente, sarebbe stato sanzionato il giocatore Gabriele Delugas in luogo del giocatore effettivamente espulso Delugas Claudio; - il giocatore della Polisportiva Allai Delugas Claudio al 35 min. del 1° tempo sarebbe stato scaraventato a terra da un giocatore avversario e nella caduta scoordinata avrebbe scalciato il calciatore del Sant’Anna, che a sua volta l’avrebbe colpito alla schiena con un calcio; - il giocatore Napoli Davide della Pol.Allai vedendo quanto accaduto al Delugas Claudio interveniva dando una spinta all’avversario senza farlo cadere a terra. L’ASD Polisportiva Allai chiede perciò venga revocata la squalifica inflitta al giocatore Gabriele Delugas e che la stessa venga comminata al Delugas Claudio nonché la riduzione delle sanzioni inflitte ai giocatori Napoli Davide e Delugas Claudio. Quanto alla prima doglianza giova evidenziare che con provvedimento pubblicato il 26 novembre 2021 si è già provveduto alla rettifica di quanto riportato nel C.U. n. 20 del 25 novembre 2021, provvedendo a revocare la sanzione inflitta al giocatore Delugas Gabrele ed a porre la stessa a carico del giocatore effettivamente espulso Delugas Claudio. In ordine alla ulteriore censura formulata dalla reclamante la stessa è priva di fondamento e pertanto il reclamo non può trovare accoglimento, emergendo dal sintetico ma obiettivo contenuto del referto arbitrale le condotte violente poste in essere dai giocatori Delugas Claudio e Napoli Davide in danno del calciatore della squadra avversaria. Tanto più che neppure il reclamante revoca in dubbio entrambi i 2 giocatori abbiano colpito componente della squadra avversaria. Ex art. 38 C.G.S. la sanzione minima per tali comportamenti è pari a tre giornate di squalifica. Per le ragioni esposte la Corte sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA - il non luogo a deliberare in quanto alla sanzione al calciatore Gabriele Delugas e il rigetto nel resto del reclamo, con la conferma dei provvedimenti impugnati. Dispone l’incamero del contributo.
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