C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 10/12/2021 – Delibera – Reclamo proposto da: Pol. Bittese Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 54 del C.R. Sardegna del 25.11.2021 Gara: Bittese – Arborea del 21.11.2021 Campionato: Promozione Rif. Dispositivo di cui al C.U. n° 61

Reclamo proposto da: Pol. Bittese Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 54 del C.R. Sardegna del 25.11.2021 Gara: Bittese – Arborea del 21.11.2021 Campionato: Promozione Rif. Dispositivo di cui al C.U. n° 61

 

La società Polisportiva Bittese Calcio impugna nanti questa Corte le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo trasposte nel C. U. N. 54 del 25.11.2021. Tale decisione ha sanzionato la reclamante inibendo al dirigente Giorgio Pintus a svolgere qualsiasi attività fino al 30.12.21; mentre all’allenatore Romano Marchi venivano comminate tre giornate di squalifica perché:

“Dopo il termine dell’incontro rivolgevano frasi offensive, ingiuriose e minacciose al direttore di gara, bloccando anche la strada per lo spogliatoio, dove la terna è riuscita ad entrare solo qualche minuto dopo la fine della gara”. La reclamante, nella propria impugnazione contesta totalmente quanto riportato nel referto dal Giudice di gara ritenendo al contrario che la condotta posta in essere dai propri tesserati fosse educata, rispettosa e finalizzata alla costruzione di un dialogo pacifico e chiarificatore. La Società adduce inoltre, il fatto che tutte le dichiarazioni trascritte nel referto arbitrale fossero mendaci e gravemente lesive per la reputazione della società Bittese. In conclusione, la reclamante ritenuta l’eccessiva severità del Giudice di gara chiede a questa Corte Territoriale l’annullamento della sanzione inferta a Romano Marchi e la riduzione della sanzione applicata al dirigente Giorgio Pintus. La Corte letto il reclamo e gli atti del procedimento ritiene di non poter accogliere il reclamo proposto, poiché quanto sostenuto dalla società Bittese in buona sostanza si concretizza in una negazione totale di quanto asserito dall’arbitro nel suo referto. Ciò detto, sempre ricordando che il referto arbitrale è fonte di prova privilegiata, come nel caso di specie, ritiene impossibile accedere alla protesta in virtù del fatto che si è limitata a contestare senza dare prova di quanto da loro sostenuto. PTM, la Corte sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA - il rigetto del reclamo e la conferma dei provvedimenti impugnati. Dispone l’incamero del contributo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it