C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 15/01/2022 – Delibera – Reclamo proposto da: S.S.D. U.S. Tempio S.s.d.r.l. Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 68 del C.R. Sardegna del 23.12.2021 Gara: U.S. Tempio / Lanteri Sassari del 21.11.2021 Campionato: Promozione

 

Reclamo proposto da: S.S.D. U.S. Tempio S.s.d.r.l. Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 68 del C.R. Sardegna del 23.12.2021 Gara: U.S. Tempio / Lanteri Sassari del 21.11.2021 Campionato: Promozione

La U.S. Tempio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n° 68 del 23 dicembre 2021, in relazione alla partita US Tempio vs Lanteri Sassari, disputata in data 19 dicembre 2021, decisione con la quale è stata comminata a carico del giocatore della US Tempio Stechina Ricardo Oscar la squalifica per quattro giornate di gara. Non è comparso il reclamante né sono state inviate ulteriori memorie difensive. Il reclamate lamenta: - che la condotta dello Stechina, che colpiva il proprio avversario con uno schiaffo al volto senza provocare danno fisico integrerebbe gli estremi di condotta antisportiva e non di condotta violenta; - che lo Stechina, nell’occasione, veniva colpito con un pugno dal giocatore avversario Igene Victory e che quest’ultimo veniva sanzionato dal giudice sportivo con la squalifica per due giornate di gara, avendo evidentemente ritenuto il giudice sportivo che detta condotta non potesse qualificarsi come violenta ma solo antisportiva; - che la sanzione applicata allo Stechina sia comunque eccessiva. La U.S. Tempio chiede, per tali motivi, una riduzione della sanzione inflitta nella misura di due giornate di squalifica ovvero in quella che sarà ritenuta di giustizia. La Corte Sportiva Territoriale d’Appello, letti gli atti, osserva. Il reclamo è parzialmente fondato nei termini che seguono. Ritiene la Corte che, contrariamente a quanto indicato dal reclamante, la sanzione inflitta nei confronti dei due giocatori che hanno preso parte alla vicenda è conseguita ad una qualificazione dei comportamenti come atti violenti, con applicazione, nel caso del giocatore Igene Victory della circostanza attenuante della reazione. Ciò posto, ritiene la Corte che la sanzione inflitta al giocatore Stechina, tenuto conto della natura del gesto e alla luce dell'assenza di conseguenze fisiche, sia eccessivamente afflittiva e, per l'effetto, la riduce a 3 giornate di squalifica. P.Q.M., in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’U.S. Tempio, DELIBERA - di ridurre la sanzione a carico del calciatore Stechina Ricardo Oscar a 3 gare effettive di squalifica. Dispone la restituzione del contributo versato.

 

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