C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 20/01/2022 – Delibera – Reclamo proposto direttamente e in proprio da: Crisponi Carlo (tesserato Lodine Calcio 1983) Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 23 della Delegazione LND di Nuoro del 3o.12.2021 Gara: Lodine Calcio 1983 / Siniscola 2010 del 21.11.2021 Campionato: Terza Categoria Nuoro

 

Reclamo proposto direttamente e in proprio da: Crisponi Carlo (tesserato Lodine Calcio 1983) Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 23 della Delegazione LND di Nuoro del 3o.12.2021 Gara: Lodine Calcio 1983 / Siniscola 2010 del 21.11.2021 Campionato: Terza Categoria Nuoro

 

Il Signor Carlo Crisponi, quale tesserato della società “Lodine Calcio 1983”, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n° 23 del 30 dicembre 2021, Delegazione di Nuoro, in relazione alla partita Lodine Calcio 1983 vs Siniscola 2010, disputata in data 29 dicembre 2021, con la quale lo stesso è stato squalificato per 4 gare effettive, ”per aver inveito contro il Direttore di Gara, proferendo nei suoi confronti insulti e minacce. Al momento dell’esibizione del cartellino rosso, il medesimo giocatore si muoveva con urla e gesti in direzione del Direttore di Gara, con chiara volontà di aggressione e veniva trattenuto, allontanato e portato via verso gli spogliatoi, solo grazie all’intervento, con la forza, dei propri compagni di squadra.”. Il reclamante è comparso e ha confermato il contenuto del reclamo, contestando, genericamente, i fatti così come descritti dal Direttore di Gara nel proprio referto. La Corte Sportiva Territoriale d’Appello, letti gli atti, rileva che il reclamo è stato inoltrato in data 7 gennaio 2022, ovvero oltre i termini perentoriamente previsti dal disposto di cui all’art. 76 del C.G.S. Per questi motivi, attesa la tassatività delle modalità e dei termini del deposito, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, DICHIARA l’inammissibilità del reclamo e dispone l’incameramento del contributo

 

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