C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 20/01/2022 – Delibera – Reclamo proposto da: S.S. Perdasdefogu Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 65 del C.R. Sardegna del 16.12.2021 Gara: S.Vito / Perdasdefogu del 12.12.2021 Campionato: Seconda Categoria
Reclamo proposto da: S.S. Perdasdefogu Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 65 del C.R. Sardegna del 16.12.2021 Gara: S.Vito / Perdasdefogu del 12.12.2021 Campionato: Seconda Categoria
La società A.S.D. S.S. Perdasdefogu ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto: a) di infliggere ad entrambe le società la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 e l’ammenda di euro 150,00; b) di squalificare per 3 giornate il calciatore Boi Andrea. La reclamante chiede di revocare le sanzioni inflitte alla società stessa, nonché di ridurre la squalifica irrogata al calciatore suddetto. La decisione del Giudice Sportivo è stata pronunciata sulla scorta del referto arbitrale e del suo supplemento, secondo cui al 48° del secondo tempo si verificava una “mass confrontation” fra calciatori di entrambe le squadre (tra i quali Boi Andrea che colpiva con un calcio nella parte alta della coscia un giocatore avversario), che induceva il Direttore di gara a sospendere la partita per proteggere la sua incolumità. La società Perdasdefogu, con l’atto di reclamo e la dichiarazione resa dal suo Presidente nanti la Corte alla riunione del 10 gennaio 2022, ha motivato le sue richieste affermando che, dalla stessa descrizione dei fatti operata dall’arbitro, si rileva che la decisione di sospendere la gara è stata determinata dall’aggressione posta in essere dai tesserati del S.Vito, in particolare dall’avere l’assistente di tale società colpito con la bandierina due giocatori avversari non identificati; e sostenendo inoltre l’eccessività della squalifica inflitta al Boi. La Società S.Vito ha inviato controdeduzioni, confermando sostanzialmente la ricostruzione di fatti di cui alla delibera del Giudice Sportivo. L’arbitro, sentito a chiarimenti alla riunione del 17 gennaio 2022 (alla quale non ha partecipato il rappresentante legale della Società reclamante, pur ritualmente avvisato), ha precisato che la responsabilità dell’interruzione della gara è da addebitare alla società S.Vito, un calciatore della quale attingeva a gioco fermo un avversario con un calcio al bacino, cagionando in tal modo la rissa. Il direttore di gara ha specificato che, dopo un tentativo da parte sua di riportare la calma, il guardalinee del S.Vito con la bandierina colpiva un giocatore avversario che si trovava in panchina e che è stato questo fatto a convincerlo della necessità di sospendere la partita. La Corte, premesso quanto sopra, ritiene che dagli elementi probatori emersi nel corso del procedimento risulta chiaramente che la responsabilità della sospensione della gara debba essere attribuita unicamente alla Società S.Vito e non invece alla Società Perdasdefogu, ragion per cui il reclamo deve essere accolto revocando alla reclamante le sanzioni della perdita della gara e dell’ammenda, che restano pertanto solo a carico della società S.Vito. La Corte ritiene invece che non debba essere accolto il reclamo relativo alla squalifica del calciatore Boi Andrea, in quanto la sanzione irrogata (squalifica per tre giornate) appare proporzionata alla condotta violenta da lui posta in essere. La Corte, per questi motivi, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA a) di revocare a carico della società Perdasdefogu la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 e l’ammenda di euro 150,00, confermando le medesime sanzioni inflitte alla Società S.Vito; b) di rigettare il reclamo relativo alla squalifica per tre giornate del calciatore Boi Andrea (Perdasdefogu). Dispone la restituzione del contributo.
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