C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 08/02/2022 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. U.S. Arbus Calcio Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 79 del C.R. Sardegna del 20.01.2022 Gara: Arbus Calcio / Ilvamaddalena 1903 del 08.12.2021 Campionato: Eccellenza

 

Reclamo proposto da: A.S.D. U.S. Arbus Calcio Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 79 del C.R. Sardegna del 20.01.2022 Gara: Arbus Calcio / Ilvamaddalena 1903 del 08.12.2021 Campionato: Eccellenza

 

La Società A.S.D. Ilvamaddalena 1903, in data 11.12.21, inviava al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna della F.I.G.C. rituale ricorso in ordine alla regolarità della gara di cui in rubrica, terminata con il punteggio di 0 – 0. La ricorrente eccepiva che fosse stato schierato in campo con la Società Arbus il calciatore Brondani Da Luz Igor, nonostante che, alla data dell’8 dicembre 2021, non fosse stato ancora perfezionato il suo tesseramento con la suddetta Società, in quanto la relativa lista di trasferimento da parte della Società di provenienza – A.S.D. Castiadas Calcio -- sarebbe stata compilata e sottoscritta da un soggetto non avente titolo a farlo perchè disciplinarmente inibito; e di conseguenza chiedeva di irrogare a carico della Società Arbus la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a favore della Società Ilvamaddalena. Con ordinanza pubblicata sul C.U. n. 65 del 16.12.2021 del Comitato Regionale Sardegna, il Giudice Sportivo, dichiaratosi incompetente a decidere circa la regolarità o meno del tesseramento del calciatore sopra nominato, sospendeva il giudizio sull’omologazione della gara e trasmetteva gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti affinchè si pronunciasse in ordine alla suddetta questione pregiudiziale. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, con delibera del 10.1.22, ha dichiarato non valido il tesseramento per la Società Arbus del giocatore Brondani Da Luz Igor. Nella motivazione si afferma che nel corso del dibattimento è emerso con certezza che la lista di trasferimento è stata sottoscritta da persona al momento non legittimata; infatti gli unici due soggetti titolati alla firma degli atti della Società Castiadas erano il Presidente Celestino Recupito e il Vice Presidente Marco Spano; ma il Recupito all’epoca era inibito e quindi impossibilitato ad esercitare validamente le sue funzioni in ambito federale e lo Spano ha disconosciuto la firma, peraltro illeggibile, apposta in corrispondenza del timbro recante l’intestazione del Presidente. Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul C.U. n, 79 del 20.1.22 del Comitato Regionale Sardegna, preso atto di quanto stabilito dal Tribunale Federale, ha deciso di accogliere il ricorso della Società Ilvamaddalena; nella motivazione si afferma che la nullità ex tunc dell’atto di trasferimento del calciatore Brondani da Luz, in base ai principi generali del diritto, non può non ripercuotersi sugli atti successivi; pertanto, se nullo era il trasferimento in data 7.12.21 del predetto giocatore, la partecipazione di quest’ultimo alla gara del successivo 8.12.21 sarebbe stata irregolare, con la conseguenza della sanzione della perdita della gara a carico della Società Arbus. Osserva il Giudice Sportivo che detta Società non possa essere scusata per la buona fede, non solo perchè comunque la nullità del trasferimento del Brondani travolge oggettivamente ogni atto che sia ad esso conseguenziale, ma anche perchè sarebbe stato onere della Società Arbus, prima di dar corso al trasferimento, verificare che la relativa lista fosse stata sottoscritta per il Castiadas da persona abilitata, essendo pubblica l’inibizione di un dirigente sportivo. In data 25.1.22, la Società Arbus ha presentato rituale reclamo a questa Corte Sportiva, chiedendo, in via principale, di omologare il risultato conseguito in campo e, in via subordinata, di disporre la ripetizione della gara. Nella motivazione del reclamo, si eccepisce innanzitutto la buona fede e correttezza della Società nella pratica per il tesseramento del calciatore Brondani Da Luz; il 7.12.21 la lista in originale veniva portata dall’atleta alla Società di destinazione e questi provvedeva a sottoscriverla in presenza della dirigenza, dopodichè, completata la pratica mediante l’apposizione della firma del dirigente e del timbro societario, essa veniva dematerializzata e depositata con firma elettronica lo stesso 7 dicembre, pertanto nei termini per impiegare il calciatore nella gara dell’indomani. Afferma la reclamante che non vi era alcun motivo per dubitare della regolarità della posizione del dirigente della Società Castiadas che aveva apposto la propria sottoscrizione, tenuto conto del fatto che la procedura telematica era stata avviata utilizzando un sistema protetto da credenziali, certamente accessibili solo a chi fosse abilitato ad agire. La Società Arbus lamenta poi la mancata applicazione dell’articolo 42 comma 1 lett. a) N.O.I.F, secondo cui il tesseramento invalido o illegittimo può essere revocato dallo stesso Ufficio che lo ha effettuato con effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla Società la comunicazione del provvedimento; pertanto la revoca del tesseramento avrebbe avuto effetto solo dal quinto giorno successivo alla data di comunicazione della pronuncia della Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale sopra citata. La Società Ilvamaddalena ha fatto pervenire controdeduzioni, con le quali, dopo avere contestato tutte le argomentazioni della Società Arbus, ha chiesto di rigettare il reclamo confermando la decisione del Giudice Sportivo. Nella motivazione si afferma in particolare che la posizione irregolare di un calciatore comporta quale unica e tassativa conseguenza disciplinare la perdita della gara, ai sensi del combinato di cui agli articoli 10 comma 6 lett. a) e 65 comma 1 lett. d) C.G.S. La Corte, tutto ciò premesso, ritiene che, in base alle regole generali del diritto sportivo ( cfr. articoli 2 e 6 C.G.S.) una società possa essere sanzionata per responsabilità diretta od oggettiva solo quando sia stata commessa una violazione di norme federali da parte da propri dirigenti, tesserati, o persone che comunque abbiano una relazione con la società stessa. Pertanto, per stabilire se sia stata commessa un’irregolarità meritevole di sanzione occorre verificare quali procedure siano state attuate in concreto dalla Società Arbus per tesserare il calciatore Brondani da Luz. Il trasferimento di un calciatore dilettante avviene secondo le seguenti modalità: la società cedente crea, nella sua area riservata, la pratica di trasferimento del calciatore ad essa vincolato in favore della cessionaria; detta pratica, una volta stampata, viene sottoscritta con firma autografa dai rappresentanti legali delle due società (cedente e cessionaria) e dal calciatore interessato; quindi la società cessionaria dematerializza il documento firmato e lo deposita a mezzo di firma elettronica; infine l’Ufficio Tesseramento del Comitato competente riceve telematicamente la pratica, la vidima e la ratifica. Orbene, dagli atti del procedimento risulta che la Società Arbus a ciò si sia attenuta e che pertanto nessuna violazione di norme può ad essa essere ascritta per avere schierato in campo il calciatore sopra nominato; anche perchè non vi erano ragioni per dubitare della validità della sottoscrizione apposta per conto della società cedente. Non possono certo farsi ricadere a carico della Società Arbus le eventuali irregolarità commesse dalla Società Castiadas, che sono attualmente oggetto di vaglio da parte della Procura Federale; è assurdo che la Società Arbus subisca conseguenze disciplinari per l’operato illegittimo non di suoi dipendenti, ma di dipendenti di un’altra Società ! La Corte, pertanto, ritiene che debba essere accolto il reclamo della Società Arbus, ripristinando ed omologando il risultato di parità conseguito sul campo La Corte, per questi motivi, DELIBERA di annullare la decisione del giudice Sportivo impugnata e di omologare il risultato di 0-0 conseguito sul campo. DISPONE la restituzione del contributo.

 

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