C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 15/02/2022 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. Tuttavista Galtellì Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 86 del C.R. Sardegna del 03.02.2022 Gara: Tuttavista Galtellì / Corrasijr5364 del 30.01.2022 Campionato: Prima Categoria
Reclamo proposto da: A.S.D. Tuttavista Galtellì Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 86 del C.R. Sardegna del 03.02.2022 Gara: Tuttavista Galtellì / Corrasijr5364 del 30.01.2022 Campionato: Prima Categoria
La ASD Tuttavista Galtellì ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in ordine alla gara in epigrafe, ha disposto la squalifica del calciatore Andrea Mameli per quattro gare effettive, perché: “veniva espulso per deliberata condotta violenta nei confronti di un avversario, che colpiva alle gambe senza alcuna possibilità di giocare il pallone. L’avversario doveva essere soccorso a seguito dei gravi danni fisici riportati e, a seguito di prolungata sospensione del gioco, veniva sostituito e trasportato al di fuori dell’impianto di gioco da una ambulanza appositamente allertata”. Nell’atto di reclamo la A.S. Tuttavista Galtellì, che nega quantomeno parzialmente la ricostruzione dei fatti così come formulata dall’arbitro, conclude chiedendo la riduzione della squalifica ad una giornata del calciatore Andrea Mameli. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, osserva che nel reclamo non vi è alcuna diversa ricostruzione atta a destituire le affermazioni del Direttore di Gara, infatti, nel referto, l’arbitro descrive compiutamente la condotta violenta del calciatore Andrea Mameli nei confronti dell’avversario il quale ha riportato gravi danni ed è stato trasportato in ospedale con l’ausilio del Servizio del “118”. La partita ha subito un’interruzione di circa 40 minuti. Alla luce di quanto sopra, stante il disposto di cui all’articolo 38 del codice di Giustizia Sportiva, la Corte ritiene equa la sanzione irrogata dal G.S e, per questi motivi, DELIBERA di rigettare il reclamo riguardo alla squalifica del calciatore Andrea Mameli, confermando le decisioni del Giudice Sportivo e dispone l’incameramento del Contributo.
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