C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 102 del 03/03/2022 – Delibera – gara del 27/ 2/2022 ILVAMADDALENA 1903 – MONASTIR KOSMOTO

gara del 27/ 2/2022 ILVAMADDALENA 1903 - MONASTIR KOSMOTO

Il Giudice Sportivo, acquisito, ai sensi dell'art. 61, comma 1 C.G.S., il rapporto del Commissario di Campo designato per la gara a margine e presente all'interno dell'impianto di gioco, dallo stesso rileva che: - sullo stesso impianto designato per la disputa dell'incontro a margine (in programma alle ore 15,00 del 27/02/2022), si svolgeva altra gara di campionato di Calcio Femminile nazionale, la cui conclusione prevista per le ore 14,00 creava criticità in ordine ad una tempestiva disponibilità dei locali spogliatoi in favore delle società Monastir Kosmoto e Ilvamaddalena 1903. Quest'ultima, in qualità di società ospitante, individuava una soluzione alternativa per permettere ai propri calciatori di cambiarsi in altro locale presente nell'impianto, ma non era in grado di garantire alla società ospitata altra idonea soluzione, costringendo i tesserati di quest'ultima a cambiarsi all'interno del pullman con il quale avevano raggiunto l'impianto di gioco; - circa un'ora prima dell'orario previsto per la disputa della gara, si creava una situazione di tensione tra i dirigenti del Monastir Kosmoto e quelli della società del C.F. Caprera, la cui squadra, impegnata nella precedente gara in programma nell'impianto, non aveva ancora abbandonato gli spogliatoi; - in tale frangente, nei pressi degli spogliatoi, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale del Monastir Kosmoto, Congia Tomas colpiva con un calcio all'altezza dell'inguine un dirigente della società C.F.Caprera e solo l'intervento dei calciatori del Monastir Kosmoto e dell'Ilvamaddalena 1903, presenti in quel momento, riportava la situazione alla normalità, evitando ulteriori conseguenze. Considerato che il comportamento della Società Ilvamaddalena nei confronti dalla squadra del Monastir Kosmoto è stato quantomeno inopportuno e senz'altro non adeguato, in ordine ai propri doveri di società ospitante; a norma del comma 1 dell'art. 62 della N.O.I.F., infatti, "Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara"; Considerata altresì la natura violenta della condotta posta in essere dal dirigente del Monastir Kosmoto Congia Tomas, riportata nella relazione del Commissario di Campo e non rilevata dagli ufficiali di gara che pertanto non potevano adottare adeguato provvedimento disciplinare in occasione della gara, P.Q.M. DELIBERA - di irrogare a carico della Società Ilvamaddalena 1903 l'ammenda di € 100,00; - di inibire a tutto il 30.04.2022 il Dirigente Congia Tomas (Monastir Kosmoto).

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