C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 107 del 10/03/2022 – Delibera – gara del 27/ 2/2022 OLIENA CALCIO – FANUM OROSEI

gara del 27/ 2/2022 OLIENA CALCIO - FANUM OROSEI

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 102 del 03.03.2022, -letto il ricorso ritualmente presentato dalla Società A.S.D. Oliena Calcio avverso la regolarità dell'incontro in intestazione (terminato con il punteggio di 0 - 2 in favore della A.S.D. Fanum Orosei), con il quale la ricorrente chiede che alla controparte sia inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara per aver effettuato nel corso dell'incontro a margine un numero di sostituzioni superiore al massimo consentito, contravvenendo alle norme vigenti; -letti gli atti ufficiali; -lette le controdeduzioni depositate dalla Fanum Orosei, nelle quali sostiene che l'irregolarità contestata sia da ritenere di tenue entità e ininfluente ai fini del risultato, e pertanto sanzionabile con provvedimento meno afflittivo di quello richiesto dalla ricorrente; - considerato preliminarmente che le osservazioni contenute nelle controdeduzioni della Fanum Orosei in ordine alla invocata "tenuità" della irregolarità commessa, risultano inconferenti ai fini della decisione sul gravame in esame, come più volte ribadito nelle precedenti decisioni dello scrivente Giudice Sportivo (vedasi, ex multis, delibera di cui al C.U. nº 74/2021 del C.R. Sardegna LND); -riscontrato dal rapporto arbitrale che la società Fanum Orosei effettuava effettivamente sei sostituzioni nel corso della gara in esame, in violazione di quanto stabilito al paragrafo 23) del Comunicato Ufficiale nº 1 della Lega Nazionale Dilettanti 2021/2022, in base al quale "Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto"; - considerato che tale circostanza ha determinato una irregolarità della gara la cui responsabilità deve attribuirsi alla società Fanum Orosei; PQM, ai sensi dell'art. 10 del C.G.S., DELIBERA, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Oliena Calcio, - di infliggere alla società Fanum Orosei la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 in favore dell'Oliena Calcio. Si dispone la restituzione del contributo versato.

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