C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 112 del 17/03/2022 – Delibera – gara del 13/ 3/2022 CANIGA SASSARI – POL. BOYL DI PUTIFIGARI

gara del 13/ 3/2022 CANIGA SASSARI - POL. BOYL DI PUTIFIGARI

Il Giudice Sportivo, - vista la PEC inviata dalla Pol. Boyl di Putifigari in data 15.03.2022, con cui allegava lettera di ricorso avverso l'omologazione della gara richiamata in intestazione; - considerato che, a norma dell'art 67, comma 1 del C.G.S. "Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce" - ribadito che, come disposto dal comma 6 dell'art. 44 C.G.S., "Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori"; - rilevato che nel caso de quo nessun preannuncio di ricorso in relazione alla gara a margine è pervenuto nei termini previsti e che tale circostanza rende il gravame irricevibile, con preclusione di esame nel merito da parte di questo Giudice; DELIBERA - di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Pol. Boyl di Putifigari; - di omologare la gara "Caniga Sassari - Pol. Boyl di Putifigari" con il risultato conseguito sul campo di 2-1 in favore del Caniga Sassari. Dispone l'incamero del contributo ai sensi dell'art. 48, comma 5 del C.G.S.

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