C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 116 del 24/03/2022 – Delibera – gara del 12/ 3/2022 OLIENA CALCIO – SUPRAMONTE

gara del 12/ 3/2022 OLIENA CALCIO - SUPRAMONTE

Il Giudice Sportivo - visto il ricorso dell'A.S.D. Oliena Calcio, pervenuto in termini e regolarmente preannunciato e notificato alla controparte; - letti gli atti di gara; - considerato che col reclamo l'Oliena Calcio lamenta un presunto errore tecnico dell'arbitro, per avere questi erroneamente convalidato una rete della Pol. Supramonte, che sarebbe stata realizzata a gioco non regolarmente in svolgimento; - rilevato che la controparte non faceva pervenire memorie, - considerato che il rapporto arbitrale, fonte privilegiata e, nel caso di specie, unica per questo Giudice Sportivo, nulla riferisce in merito ai fatti di cui sopra e che, peraltro, ai sensi dell'art.29, comma 3 del C.G.S. "I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco del Calcio"; P.Q.M., sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 112, DELIBERA - di rigettare il ricorso proposto dalla A.S.D. Oliena Calcio e, per l'effetto, di omologare la gara "Oliena Calcio - Supramonte" con il risultato conseguito sul campo di 2-3 in favore del Supramonte. Dispone l'incamero del contributo

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